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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Sestri Levante in data 3 giugno 2026, Prot. n. 0025966/2026, recante «annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della legge 241/90 del provvedimento di avvio del procedimento di revoca afferente il passo carrabile n.ro 1191 di Via Fascie 100» nonché dell'atto del Comune di Sestri Levante – Corpo Polizia Locale in data 3 giugno 2026 prot. n.0026012/2026, recante intimazione di rimozione del cartello di passo carrabile apposto in corrispondenza del civico 100 di Via Fascie (Aut. n.ro 1191).

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per passo carrabile e intimazione di rimozione del relativo cartello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare autorizzazione)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti comunali del 3 giugno 2026 relativi al passo carrabile n. 1191 di Via Fascie 100. Il Comune ha ritenuto di incidere sul titolo autorizzatorio in ragione della scadenza del termine ventinovennale previsto dall’art. 27, comma 5, del codice della strada, adottando l’atto di annullamento in autotutela dell’avvio del procedimento di revoca e intimando la rimozione del cartello. La società ha sostenuto l’illegittimità dell’operato comunale, poiché il titolo, pur soggetto al limite massimo di durata, è rinnovabile alla scadenza e il Comune avrebbe dovuto esaminare previamente la domanda di rinnovo, verificando la permanenza delle condizioni che avevano giustificato il rilascio. È inoltre emerso il pacifico utilizzo esclusivo dell’area come parcheggio pertinenziale dell’attività alberghiera. Il controinteressato si è costituito; il Comune e un ulteriore controinteressato non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistenti consistenti profili di fumus boni iuris, rilevando che l’art. 27, comma 5, del codice della strada, pur stabilendo che la durata delle concessioni e autorizzazioni non può eccedere ventinove anni, prevede che esse siano rinnovabili alla scadenza quando permangano le condizioni. Ne consegue che, prima di dichiarare la decadenza del titolo per scadenza del termine, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di rinnovo, verificando la permanenza delle condizioni originarie e, in caso di diniego, esplicitando le ragioni ostative di interesse pubblico. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione degli atti avrebbe precluso l’accesso all’area di parcheggio nella disponibilità dell’albergo, con possibile danno grave e irreparabile in considerazione dell’elevato afflusso di clientela nella stagione estiva. L’esecuzione dei provvedimenti è stata quindi sospesa. La discussione del merito è stata fissata al 10 novembre 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 5, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    la durata dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione non può comunque eccedere gli anni ventinove; sono rinnovabili alla loro scadenza

    Il limite massimo ventinovennale non esclude il rinnovo del titolo alla scadenza. In presenza della domanda di rinnovo e della permanenza delle condizioni originarie, l’amministrazione deve pronunciarsi previamente; un eventuale diniego deve indicare le ragioni ostative di interesse pubblico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base dell’annullamento in autotutela adottato dal Comune, ma l’ordinanza cautelare non svolge un’analisi autonoma e completa dei relativi presupposti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel giudizio amministrativo; il TAR ha ritenuto presenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l’esecuzione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Il limite massimo di durata previsto per una concessione o autorizzazione non impedisce il rinnovo del titolo alla scadenza quando la legge lo preveda e permangano le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio.
  • Prima di incidere negativamente su un titolo autorizzatorio per la sua scadenza, l’amministrazione deve esaminare la domanda di rinnovo presentata dall’interessato, verificando la permanenza dei presupposti sostanziali del titolo.
  • Il diniego del rinnovo di un titolo autorizzatorio non può fondarsi sulla mera scadenza del termine massimo di durata, ma deve essere sostenuto, ove le condizioni originarie permangano, da specifiche ragioni ostative riconducibili all’interesse pubblico.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione di un provvedimento amministrativo impedisce l’accesso a un’area strumentale all’attività economica del destinatario, con particolare intensità del pregiudizio durante il periodo di maggiore afflusso della clientela.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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