Cassazione Penale, Sentenza n. 2069/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale per scontare la pena (scadenza 16/03/2024). Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza ritenendo assente un adeguato percorso di revisione critica, valutando la personalità criminale del Pinna, la gravità delle condotte (reato di cui all'art. 629 c.p.) e la sua elevata pericolosità sociale, nonostante l'assenza di precedenti. Pinna ha impugnato in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non era stato adeguatamente considerato il suo stato di incensuratezza e i progressi rieducativi e lavorativi intrapresi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato gli elementi informativi a disposizione e formulato un giudizio prognostico negativo fondato sulla personalità del ricorrente, sulla gravità del reato e sull'assenza di un percorso di revisione critica significativo (pena iniziata solo nel luglio 2020, fase di risocializzazione ancora embrionale, assenza di permessi premio). Pertanto il rigetto dell'affidamento in prova è stato confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e richiede una valutazione prognostica sulla personalità e sul percorso di revisione critica del condannato; il beneficio si concede solo se emergono elementi positivi che ne assicurino l'esito e la prevenzione della recidiva.
art. 629 cod. pen.
Il delitto per cui è stato condannato il ricorrente è considerato dalla Corte elemento rilevante nella valutazione della gravità e della pericolosità sociale, contribuendo al giudizio prognostico negativo.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Ai fini della concessione delle misure alternative non ci si limita alla natura e gravità dei reati come punto di partenza, ma occorre valutare anche i comportamenti successivi e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole
La Corte ha applicato questo principio per ritenere legittimo il ragionamento del Tribunale di sorveglianza che, trovando assente un percorso di revisione critica e indicatori positivi, ha formulato un giudizio prognostico negativo sul possibile affidamento in prova.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica complessiva: non basta l'assenza di precedenti, è necessario mostrare un percorso concreto di revisione critica e segni positivi di reinserimento.
- La gravità del reato e la personalità del condannato restano elementi rilevanti e possono giustificare il diniego anche in presenza di circostanze favorevoli se mancano indicatori concreti di cambiamento.
- L'inizio recente dell'esecuzione della pena e l'assenza di misure progressive (es. permessi premio, esperienze lavorative consolidate) indeboliscono la probabilità di ottenere misure alternative in una fase iniziale della detenzione.
- Le contestazioni sulla presunta eccessività della pena o sul tempo trascorso dai fatti non sostituiscono la necessità di prove concrete del percorso rieducativo; tali doglianze non sono in genere sufficienti ad impedire la valutazione negativa del giudice della sorveglianza.
- Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi, il richiedente dovrebbe documentare chiaramente un percorso di autocritica e risocializzazione (partecipazione a programmi trattamentali, offerte di lavoro concrete, permessi premio ottenuti) e dimostrare progressività nell'esecuzione della pena.
Testo integrale
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