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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29634/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta in primo grado da un soggetto che si doleva di avere subito, nell'ambito della gestione di un condominio, diffamazioni, calunnie, frode contrattuale e processuale e appropriazione indebita di somme provenienti dalle casse condominiali. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il soccombente di merito proponeva ricorso per quattro motivi; tuttavia, dopo la proposizione del ricorso, il difensore trasmetteva una dichiarazione di rinuncia al ricorso, invocando l'estinzione del procedimento. La Corte rilevava però che la rinuncia non era stata sottoscritta personalmente dalla parte e che il difensore non era munito di mandato speciale ex art. 390, comma 2, c.p.c., sicché l'atto non poteva produrre l'effetto estintivo del giudizio. Tale atto manifestava comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso fosse processualmente inefficace a produrre l'estinzione per difetto dei requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha tuttavia preso atto del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per questo ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace a produrre l'estinzione del giudizio se non è sottoscritta personalmente dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione richiede il rispetto rigoroso dei requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c.; in difetto di sottoscrizione personale della parte o di mandato speciale al difensore, non si determina l'estinzione del processo.
  • L'atto di rinuncia privo dei requisiti di validità può comunque essere valorizzato come indice del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da un sopravvenuto difetto di interesse, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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