Cassazione Penale, Ordinanza n. 20291/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che la difesa assumeva negata sulla base dei soli precedenti penali; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove testimoniali, lamentando il mancato confronto con una ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa; 3) errata determinazione della pena e illegittimo diniego di trattamenti alternativi; 4) errata sussunzione delle condotte nell'art. 336 c.p.; 5) deduzione che il ricorso rispettasse i requisiti di specificità. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in termini sostanzialmente generici e, quanto all'art. 131-bis c.p., che la motivazione di merito non si era fondata solo sui precedenti dell'imputato ma anche sulla gravità oggettiva del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità può essere esclusa anche in ragione della gravità oggettiva del fatto; non è corretto affermare che il diniego fosse basato soltanto sui precedenti dell'imputato.
art. 336 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la corretta sussunzione delle condotte; la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile nel merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e non meramente assertive: motivi riprodotti in termini generici sono inammissibili.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione valorizzi, tra gli elementi rilevanti, la gravità oggettiva della condotta; non occorre che il giudizio negativo sia fondato esclusivamente sui precedenti penali.
- La censura sulla valutazione delle prove testimoniali non è ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza misurarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla commisurazione della pena e sul diniego di benefici o trattamenti alternativi richiedono una specifica critica ai criteri adottati dal giudice di merito, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
Come è indicizzato
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