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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20291/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che la difesa assumeva negata sulla base dei soli precedenti penali; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove testimoniali, lamentando il mancato confronto con una ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa; 3) errata determinazione della pena e illegittimo diniego di trattamenti alternativi; 4) errata sussunzione delle condotte nell'art. 336 c.p.; 5) deduzione che il ricorso rispettasse i requisiti di specificità. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in termini sostanzialmente generici e, quanto all'art. 131-bis c.p., che la motivazione di merito non si era fondata solo sui precedenti dell'imputato ma anche sulla gravità oggettiva del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità può essere esclusa anche in ragione della gravità oggettiva del fatto; non è corretto affermare che il diniego fosse basato soltanto sui precedenti dell'imputato.

  • art. 336 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la corretta sussunzione delle condotte; la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile nel merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e non meramente assertive: motivi riprodotti in termini generici sono inammissibili.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione valorizzi, tra gli elementi rilevanti, la gravità oggettiva della condotta; non occorre che il giudizio negativo sia fondato esclusivamente sui precedenti penali.
  • La censura sulla valutazione delle prove testimoniali non è ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza misurarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla commisurazione della pena e sul diniego di benefici o trattamenti alternativi richiedono una specifica critica ai criteri adottati dal giudice di merito, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPene e commisurazioneImpugnazioniLesioniViolenza privataDanneggiamento
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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