Ordinanza n. 596/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministro della Giustizia che ha concesso alla Repubblica di Moldova l’estradizione passiva della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di concessione dell’estradizione, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’incompetenza territoriale inderogabile del TAR adito, sostenendo la competenza del TAR per il Lazio, sede di Roma. La ricorrente ha contestato tale eccezione e ha riaffermato la competenza del TAR Lombardia senza fornire una motivazione circostanziata. Il precedente decreto cautelare monocratico aveva già rilevato che la controversia sembrava appartenere alla competenza inderogabile del TAR Lazio e aveva rimesso al collegio la decisione sulla competenza, dichiarando altresì irregolare la procura alle liti per mancanza di asseverazione; la procura non è stata successivamente regolarizzata.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il proprio difetto di competenza e ha riconosciuto la competenza inderogabile del TAR per il Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. Poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.p.a., il giudice dichiaratosi incompetente non può decidere sulla domanda cautelare, l’istanza cautelare è stata dichiarata inammissibile. Il provvedimento ministeriale impugnato resta, allo stato, pienamente produttivo di effetti. L’ordinanza è resa fermo il disposto dell’art. 15, comma 4, secondo periodo, c.p.a., relativo agli effetti della riassunzione davanti al giudice competente.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
la controversia appartiene senz’altro alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio, sede di Roma
La controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.
art. 15, comma 2, c.p.a.
questo giudice non può decidere sulla domanda cautelare
Il giudice che si dichiara incompetente non può pronunciarsi sulla domanda cautelare.
art. 15, comma 4, secondo periodo, c.p.a.
L’efficacia della pronuncia sulla competenza resta soggetta agli effetti previsti dalla disposizione in caso di prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
art. 56, comma 1, c.p.a.
solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale
Il presidente può provvedere monocraticamente sulla domanda cautelare solo quando ritenga sussistente la competenza del TAR adito; altrimenti rimette la questione al collegio.
art. 55, comma 13, c.p.a.
In presenza di una questione di competenza, la trattazione della domanda cautelare segue il meccanismo previsto dal rinvio all’art. 15 c.p.a.
art. 697 c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento ministeriale di estradizione.
art. 701, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento ministeriale di estradizione.
art. 708 c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento ministeriale di estradizione.
Convenzione europea di estradizione
Fonte internazionale richiamata nel provvedimento ministeriale di concessione dell’estradizione.
Massime di principio
- Quando una controversia appartiene alla competenza territoriale inderogabile di un diverso TAR, il giudice adito deve dichiarare la propria incompetenza e indicare il TAR competente.
- Il TAR che si dichiara incompetente non può decidere sulla domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio; la relativa istanza deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente permanenza dell’efficacia dell’atto impugnato allo stato degli atti.
- La competenza territoriale inderogabile deve essere contestata e difesa mediante argomentazioni circostanziate; la mera riaffermazione della competenza del giudice adito, priva di motivazione specifica, non è sufficiente a superare l’eccezione d’incompetenza.
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