Cassazione Civile, Ordinanza n. 10501/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine da un ricorso introduttivo depositato nel 1999 davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, con cui una parte privata agiva contro un fallimento e contro una società chiedendo la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio, assumendo di essere stata spogliata del relativo esercizio. Il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese. In appello, la parte soccombente insisteva per la riforma della decisione e per l'accoglimento della domanda di reintegra; le controparti eccepivano l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne chiedevano il rigetto. La Corte d'appello dichiarava ammissibile l'impugnazione ma infondata nel merito, ritenendo non provata l'esistenza della servitù in favore del fondo dell'appellante, non dimostrata l'identità tra il vialone indicato e la strada comunale, esclusa l'interclusione del fondo e tardiva l'azione possessoria, poiché una lettera inviata il 28 maggio 1998 faceva già emergere la privazione del possesso. Avverso tale sentenza venivano proposti tre motivi di ricorso per cassazione; dal testo disponibile non emergono analiticamente i singoli motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. La decisione impugnata era stata pubblicata il 16 maggio 2018 e il ricorso era stato notificato il 18 luglio 2018, oltre il termine breve di sessanta giorni; tuttavia il ricorrente non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza, né essa risultava dagli atti o dal fascicolo d'ufficio, impedendo alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione. Per questo la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito. Ha ritenuto il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. perché, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta oltre il termine breve, il ricorrente non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, né tale relata era disponibile negli atti. Di conseguenza ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato dalle controparti per sostenere che il provvedimento di primo grado, pur formalmente ordinanza, sarebbe stato solo reclamabile; la Corte d'appello ha invece ritenuto che avesse natura sostanziale di sentenza perché definiva il giudizio nel merito e sulle spese.
art. 369 c.p.c.
impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove la sentenza sia stata notificata, per consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione e il rispetto del termine breve.
art. 372 c.p.c.
può essere applicato estensivamente per consentire il deposito separato della relata di notificazione, ma solo entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente per cassazione deve depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della decisione con la relativa relata di notificazione, perché la Corte possa verificare la tempestività dell'impugnazione.
- La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, in presenza di una notifica del ricorso oltre il termine breve, determina l'improcedibilità del ricorso se la relata non risulta comunque dagli atti disponibili alla Corte.
- L'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. è funzionale a un interesse pubblicistico alla certezza del giudicato formale e non è superabile dalla sola mancata contestazione della controparte.
- Il deposito successivo della relata può evitare l'improcedibilità solo se avviene secondo le modalità e nei termini compatibili con l'art. 369 c.p.c.; se la relata non è reperibile né prodotta dalle parti né acquisita con il fascicolo d'ufficio, la Corte deve dichiarare improcedibile il ricorso.
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