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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02152/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una società che svolgeva attività di produzione e commercio di ceramiche aveva ricevuto in comodato gratuito, da un'altra società che aveva a sua volta la disponibilità dell'immobile in forza di leasing, un capannone nel quale svolgeva la propria attività. In seguito a opere provvisionali sul tetto e a una forte precipitazione, i locali si allagarono e i beni presenti vennero danneggiati, con conseguente impossibilità di proseguire l'attività produttiva. La società utilizzatrice agì quindi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui perdita di ordini, lesione del buon nome commerciale e perdita di chance, nei confronti della società proprietaria dell'immobile. Nel ricorso per cassazione dedusse: 1) violazione degli artt. 2043 e ss. c.c., assumendo erronea l'esclusione della responsabilità aquiliana sul presupposto dell'assenza di un rapporto giuridico diretto con la danneggiata; 2) violazione o mancata applicazione dell'art. 2053 c.c., sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla rovina di edificio, con responsabilità del proprietario indipendente dal rapporto con il danneggiato e senza rilevanza del concorso di colpa; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto delle istanze istruttorie e omesso esame del fatto che la società aveva fatturato e ricevuto ordini, circostanza rilevante ai fini del quantum del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla mera mancanza di un vincolo negoziale tra le parti, ma sull'illegittimità dell'occupazione del bene da parte della ricorrente, avvenuta senza autorizzazione della proprietaria e con assunzione consapevole del rischio connesso alle condizioni di pericolosità dell'immobile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, poiché nei gradi di merito la domanda era stata proposta esclusivamente come azione aquiliana ex art. 2043 c.c. e la prospettazione dell'art. 2053 c.c. introduceva un diverso fatto costitutivo del diritto, non deducibile per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché, essendo stata esclusa in radice la responsabilità della convenuta, le censure relative a prova e omesso esame di fatti incidevano solo sul quantum e risultavano quindi irrilevanti. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana invocata in giudizio; la Corte rileva che la domanda di merito era stata impostata su tale norma e che il ricorso non si confrontava con la ratio decisoria fondata sull'illegittimità dell'occupazione e sull'assunzione del rischio.

  • art. 2053 c.c.

    La sua invocazione per la prima volta in cassazione è ritenuta inammissibile perché introduce un diverso fatto costitutivo del diritto al risarcimento e richiederebbe nuovi accertamenti fattuali.

  • art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

    Viene indicato come parametro dei motivi per violazione di legge, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché non pertinenti o nuove.

  • art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura viene ritenuta inammissibile.

  • art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

    È invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è reputata irrilevante una volta esclusa la responsabilità nell'an.

  • art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

    La Corte lo richiama per affermare l'onere di specificità del ricorso per cassazione, che impone censure puntuali e riferite alla ratio decidendi, a pena di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    È indicato quale base del deposito dell'ordinanza nel termine assegnato dopo la camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si fonda su presupposti fattuali diversi da quelli posti a base della decisione, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione un diverso titolo di responsabilità o un diverso fatto costitutivo del diritto azionato, quando ciò richieda nuovi accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
  • Le doglianze istruttorie o relative al quantum del danno diventano irrilevanti quando sia stata definitivamente esclusa la responsabilità dell'intimato nell'an debeatur.
  • La responsabilità aquiliana non può essere affermata prescindendo dalla ricostruzione concreta del rapporto di fatto e delle condizioni di legittimazione all'uso del bene, quando la decisione di merito valorizzi l'illegittimità dell'occupazione e l'assunzione consapevole del rischio da parte del danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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