Sentenza n. 881/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1085/2025 Tribunale ordinario di Palermo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 523,50, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1085/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 523,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per servizi prestati a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovato dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha disciplinato le modalità di determinazione e richiesta del compenso del commissario e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 339,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di ordinare all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi; il suo inutile decorso costituisce, nella decisione, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le modalità di rimborso delle spese connesse all’incarico.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la determinazione del compenso e, in particolare, per l’utilizzo autorizzato del mezzo proprio.
art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417
È richiamato, unitamente alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, purché la notificazione del titolo e il decorso del termine siano provati in giudizio.
- In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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