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Sentenza

Sentenza n. 881/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1085/2025 Tribunale ordinario di Palermo

Giustizia amministrativa202501587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 523,50, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1085/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 523,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per servizi prestati a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovato dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha disciplinato le modalità di determinazione e richiesta del compenso del commissario e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 339,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di ordinare all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi; il suo inutile decorso costituisce, nella decisione, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le modalità di rimborso delle spese connesse all’incarico.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la determinazione del compenso e, in particolare, per l’utilizzo autorizzato del mezzo proprio.

  • art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417

    È richiamato, unitamente alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, purché la notificazione del titolo e il decorso del termine siano provati in giudizio.
  • In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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