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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38886/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Dal testo dell'ordinanza emerge però che il motivo era privo di interesse, poiché tali attenuanti risultavano già state riconosciute dal Tribunale. La Corte di cassazione ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo formulato contro il preteso diniego delle attenuanti generiche era infondato in rito, non essendo ravvisabile alcun interesse ad impugnare: le attenuanti ex art. 62-bis c.p. erano già state concesse in primo grado. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio per cui la sanzione pecuniaria segue alla declaratoria di inammissibilità quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano già riconosciute dal giudice di primo grado; pertanto non sussiste interesse a dolersi in cassazione di un loro asserito diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso che censuri un punto della decisione già favorevole all'imputato in un precedente grado di giudizio.
  • Le doglianze in cassazione devono investire una statuizione effettivamente pregiudizievole per il ricorrente; in difetto di una lesione concreta e attuale manca l'interesse ad impugnare.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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