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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09640/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, emesso per conto del Comune su alcuni fabbricati della contribuente. La società contribuente aveva contestato l'imposizione sostenendo che parte degli immobili versasse in condizioni di inagibilità o comunque di inutilizzabilità di fatto, con conseguente diritto alla riduzione del 50% dell'imposta; in particolare aveva richiamato la presenza di porzioni prive di copertura, con dissesto statico e successivi frazionamenti catastali, nonché la conoscenza di tali condizioni da parte del Comune anche per altri tributi. La C.T.R. aveva però ritenuto non provata l'inagibilità richiesta dalla normativa IMU e aveva rigettato il ricorso originario. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 28/1998 per avere la C.T.R. escluso il beneficio in ragione della mancata denuncia al Comune e del parziale utilizzo; 2) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, assumendo che il Comune conoscesse già la situazione di fatto e che dunque operasse il principio di collaborazione e buona fede; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della rimozione della copertura e del dissesto statico di alcune porzioni; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di disapplicazione di sanzioni e interessi per difetto dell'elemento soggettivo; 5) violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997 per insussistenza della colpa e quindi illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la riduzione IMU per fabbricati inagibili richiede la prova dell'effettiva inagibilità/inabitabilità, distinta dalla mera inutilizzabilità, e la sentenza di merito si fondava soprattutto su un accertamento di fatto insindacabile in cassazione: la contribuente non aveva dimostrato la condizione di inagibilità dei beni per il 2012. Ha giudicato inammissibile in sostanza il terzo motivo, perché travestiva da omesso esame di fatti storici una richiesta di rivalutazione delle prove. Quanto ai motivi sulle sanzioni, la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia della C.T.R. ma ha deciso nel merito ritenendo infondata la censura: nelle sanzioni tributarie opera una presunzione di colpa superabile solo con prova di errore inevitabile o buona fede incolpevole, prova che la contribuente non aveva specificamente fornito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011

    riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    Il beneficio IMU presuppone la concreta inagibilità/inabitabilità del fabbricato, accertabile o dichiarabile, e non la sola inutilizzabilità di fatto.

  • art. 3, comma 2, d.m. n. 28/1998

    Richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina sull'accertamento dell'inagibilità; la Corte non ne fa un'interpretazione autonoma, ma lo considera nel quadro del requisito probatorio del beneficio.

  • art. 10, l. n. 212/2000

    principio di collaborazione e buona fede

    Il contribuente non può essere onerato della prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore; tuttavia nel caso concreto mancava una dimostrazione specifica che l'ente conoscesse una vera inagibilità rilevante ai fini IMU.

  • art. 6, comma 4, l. n. 212/2000

    La prova non può essere richiesta per fatti documentalmente noti all'ente; la Corte però ritiene che, nel caso, la contribuente non abbia allegato in modo specifico una situazione tale da ricadere in questa regola.

  • art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    Per le sanzioni tributarie è richiesta coscienza e volontà della violazione, con presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, superabile solo con prova contraria.

  • art. 6, d.lgs. n. 472/1997

    La buona fede rileva solo se l'errore è inevitabile e incolpevole; nel caso concreto non sono state indicate obiettive ragioni di incertezza normativa o elementi idonei a dimostrare l'esimente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte prende atto dell'omessa pronuncia della C.T.R. sulla questione sanzioni, ma decide nel merito perché la questione giuridica è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state considerate in realtà dirette a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata dedotta l'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto possibile definire la questione nel merito senza rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio o delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato discusso nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di omesso esame deve essere supportata dalla puntuale localizzazione degli atti e dei fatti rilevanti.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito senza rinvio quando la questione giuridica è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di IMU/ICI, la riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili richiede la prova della specifica condizione di degrado grave e non superabile con semplici interventi manutentivi; la mera inutilizzabilità o parziale disuso dell'immobile non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'inagibilità non è stata provata, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della consulenza di parte.
  • La deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo, specificamente discusso, e non quando mira a contestare la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Per le sanzioni tributarie opera una presunzione di colpa a carico del contribuente che ha posto in essere la violazione; l'esimente della buona fede richiede un errore inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la generica allegazione di una situazione fattuale favorevole.
  • In caso di omessa pronuncia su una domanda o eccezione, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito se la questione è giuridicamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullità

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