Sentenza n. 1047/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di diniego della istanza di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020, con identificativo domanda n. PV4807012427 del 14.07.2020 presentata in favore della cittadina straniera ricorrente, adottato dalla Prefettura di Pavia con prot. N. P-PV/N/2020/101693.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo, con il primo motivo, difetto di istruttoria, legittimazione attiva e violazione o erronea applicazione degli artt. 10-bis e 5 l. 241/1990. Con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 103 d.l. 34/2020, dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012 e dell'art. 104, commi 3 e 4, d.l. 34/2020, nonché difetto di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione. La ricorrente ha sostanzialmente imputato al datore di lavoro dichiarante la responsabilità del rigetto, prospettando l'assenza di proprie responsabilità e la ricorrenza di una causa di forza maggiore.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso nel merito. Ha rilevato che la ricorrente non aveva allegato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere l'emersione, limitandosi ad attribuire al datore di lavoro la responsabilità del rigetto. In particolare, il giudice ha escluso la rilevanza di una causa di forza maggiore in favore della cittadina straniera, poiché il requisito reddituale necessario del datore di lavoro risultava mancante fin dall'inizio. Sono state compensate le spese di lite. È stato inoltre revocato il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso, in ragione della manifesta infondatezza del gravame, ai sensi degli artt. 136, comma 2, e 122 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare; il giudice ha ritenuto non dimostrati i presupposti necessari per il suo accoglimento.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta, senza che la sentenza ne sviluppi un'interpretazione autonoma.
art. 104, commi 3 e 4, d.l. 34/2020
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta, senza che la sentenza ne sviluppi un'interpretazione autonoma.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il ricorso è stato respinto sulla base della mancanza dei presupposti sostanziali dell'emersione.
art. 5 l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata accolta.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Applicato per revocare il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso, in ragione della manifesta infondatezza del gravame.
art. 122 d.P.R. 115/2002
Richiamato, insieme all'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002, quale base della revoca del gratuito patrocinio.
Massime di principio
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, il richiedente deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per il beneficio; non è sufficiente imputare al datore di lavoro la responsabilità del diniego.
- La causa di forza maggiore non è valorizzabile in favore del cittadino straniero quando il requisito reddituale del datore di lavoro, necessario per l'emersione, risultava mancante fin dall'origine.
- La manifesta infondatezza del ricorso può giustificare la revoca del gratuito patrocinio provvisoriamente concesso, ai sensi degli artt. 136, comma 2, e 122 d.P.R. 115/2002.
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