Sentenza n. 611/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto prot.P-LI/L/N/2020/-OMISSIS-, notificato in data 24/09/2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 31/07/2021 dal lavoratore -OMISSIS-ed il datore di lavoro -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Livorno ha dichiarato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto nell’ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro. Successivamente, l’Amministrazione aveva accertato che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro era contraffatto e aveva quindi dichiarato nullo il contratto di soggiorno. In via preliminare, il ricorrente ha dedotto la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui conosciuta, chiedendo la rimessione in termini per superare la possibile tardività del ricorso. Nel merito, ha sostenuto che l’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 sanzionerebbe con la nullità del contratto soltanto le false dichiarazioni relative all’esistenza, effettività e durata del rapporto di lavoro, mentre la falsa attestazione sull’idoneità alloggiativa riguarderebbe un elemento estraneo alla domanda di emersione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo superabile la questione della tempestività in ragione della palese infondatezza dell’impugnazione. Ha affermato che la sistemazione alloggiativa del lavoratore non è estranea alla domanda di emersione, poiché nel modulo presentato dal datore di lavoro era previsto l’impegno a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi stabiliti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’idoneità abitativa costituisce quindi un elemento rilevante e costitutivo della domanda. La falsa attestazione di tale requisito, soprattutto se realizzata mediante documenti contraffatti, integra la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020. Ne conseguono la nullità del contratto di soggiorno e, ove già rilasciato, la revoca del permesso di soggiorno. Il decreto prefettizio è stato pertanto ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare nell’ambito della quale è stata presentata la domanda riferita al lavoratore straniero.
art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020
istanza contenente dati non rispondenti al vero
La presentazione di un’istanza contenente dati non veritieri comporta la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato. La previsione si applica anche alla falsa attestazione dell’idoneità alloggiativa, poiché la sistemazione abitativa costituisce elemento rilevante e costitutivo della domanda di emersione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato secondo le modalità processuali richiamate dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, l’idoneità dell’alloggio che il datore di lavoro si impegna a fornire al lavoratore straniero costituisce un elemento rilevante e costitutivo dell’istanza, non un dato estraneo alla procedura.
- La falsa attestazione dell’idoneità alloggiativa, anche mediante produzione di documentazione contraffatta, integra la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020.
- Quando la domanda di emersione contiene dati non rispondenti al vero, l’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 legittima la dichiarazione di nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato.
- La questione della tempestività dell’impugnazione può essere superata dal giudice quando il ricorso risulti comunque palesemente infondato nel merito.
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