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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16049/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donante)

La controversia

La controversia nasce da una donazione con onere: alcuni donanti avevano trasferito la nuda proprietà di un appartamento a un nipote, gravandolo dell'obbligo di prestare assistenza morale e materiale. I donanti hanno agito per far accertare l'inadempimento dell'onere e ottenere la risoluzione del contratto. Il convenuto ha resistito sostenendo, in sintesi, che la domanda fosse inammissibile perché la risoluzione per inadempimento sarebbe incompatibile con la donazione modale, e comunque che l'onere era stato adempiuto o che l'eventuale sua assenza dipendeva da circostanze contingenti. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello è stata confermata. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulle prove testimoniali e sull'appello, per il mancato esame di testimoni non escussi in primo grado a causa della riduzione della lista; (2) violazione delle norme sulla riproposizione delle richieste istruttorie e sulla presunta rinuncia implicita, sostenendo che non vi fosse stata rinuncia alle prove; (3) contraddittorietà della motivazione, perché i giudici avrebbero da un lato ridotto la prova testimoniale e dall'altro ritenuto non provato l'adempimento dell'onere; (4) violazione delle regole sulle presunzioni, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'adempimento senza valorizzare complessivamente gli indizi e documenti prodotti dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il potere del giudice d'appello di disporre nuove prove testimoniali o la rinnovazione di quelle già assunte è discrezionale e non sindacabile in cassazione, e che la richiesta di completare l'istruttoria era stata correttamente considerata abbandonata perché non specificamente reiterata in primo grado, né risultava una volontà inequivoca di insistere nelle prove non ammesse. Ha reputato infondato anche il terzo motivo, perché, una volta non riproposte le prove escluse, la decisione di merito poteva fondarsi sulle sole prove acquisite e su quelle i giudici di merito avevano logicamente escluso l'adempimento dell'onere di assistenza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, e comunque era ostacolato dalla preclusione da doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende e al possibile ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dal giudice di merito come criterio ermeneutico di conservazione del contratto nella lettura della clausola modale della donazione

  • art. 257, comma 2, c.p.c.

    norma evocata per sostenere il potere del giudice di disporre d'ufficio l'esame di testimoni già indicati; la Corte precisa che tale potere è discrezionale

  • artt. 356 e 359 c.p.c.

    richiamati in relazione alla rinnovazione o all'ammissione di prove in appello, ritenute comunque affidate alla discrezionalità del giudice

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato quanto alla riproposizione delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni

  • art. 345 c.p.c.

    evocato con riguardo alle preclusioni istruttorie in appello

  • art. 346 c.p.c.

    evocato con riguardo alla mancata riproposizione delle domande o eccezioni non accolte

  • art. 356 c.p.c.

    consente l'ammissione di prove e la rinnovazione totale o parziale di quelle già acquisite in appello, ma senza imporre un obbligo al giudice

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla possibilità di chiedere la revoca o modifica dell'ordinanza istruttoria

  • art. 178 c.p.c.

    richiamato per il diritto di riproporre al collegio le questioni risolte con ordinanze revocabili del giudice istruttore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che, in difetto di prova acquisita, resta a carico della parte l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo posto a suo carico

  • artt. 2727 c.c., 2728 c.c., 2729 c.c.

    richiamati dal ricorrente sulle presunzioni; la Corte esclude che la decisione di merito si sia fondata su una valutazione indebita degli indizi

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    evocato in relazione al vizio di motivazione/contraddittorietà denunciato dal ricorrente

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare asserite violazioni di legge nei primi, secondo e quarto motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la contraddittorietà della motivazione nel terzo motivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze sanzionatorie in caso di rigetto

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal ricorrente

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    applicato per condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità della censura attinente al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

Massime di principio

  • La mancata specifica riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, delle richieste istruttorie non accolte può essere letta come rinuncia implicita, salvo che dal complessivo comportamento processuale emerga in modo inequivoco la volontà di insistervi.
  • In appello il giudice può disporre l'assunzione o la rinnovazione di prove testimoniali non ammesse o ritenute superflue, ma si tratta di un potere discrezionale, non sindacabile in cassazione se correttamente esercitato o negato.
  • Il principio di unità e infrazionabilità della prova testimoniale non consente di recuperare in appello testi non escussi quando la parte non abbia tempestivamente insistito, in primo grado, per la loro ammissione o escussione.
  • Quando la prova di un fatto costitutivo o estintivo non è stata utilmente acquisita per effetto delle preclusioni processuali, il giudice di merito decide sulla base del materiale istruttorio residuo; resta fermo l'onere della parte interessata di provare il fatto allegato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie; tale censura è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieDonazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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