Cassazione Penale, Sentenza n. 2004/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 81 e 493-ter c.p.; tre motivi: 1) violazione del cosiddetto contraddittorio cartolare per mancata trascrizione nel fascicolo/processo della nomina del difensore e delle conclusioni depositate via PEC; 2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per non avere adeguatamente valutato le risultanze istruttorie sulla prova dell'indebito utilizzo della carta bancomat; 3) errata applicazione della norma penale perché i prelievi sarebbero stati effettuati per compensare un debito preesistente (non finalità di trarne indebito profitto), configurandosi al più un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il verbale d'udienza, atto pubblico e fidefaciente, attesti correttamente la nomina del nuovo difensore e il deposito delle conclusioni, e che la discrepanza formale nell'intestazione della sentenza sia una irregolarità materiale emendabile (art. 130 c.p.p.). Sul vizio motivazionale e sulla qualificazione giuridica dei fatti la Corte ha escluso la manifesta illogicità o il travisamento della prova: la censura richiedeva una riesamina dei fatti non consentita in sede di legittimità; inoltre l'eventuale credito vantato dal terzo non esclude la responsabilità penale in assenza di violenza o minaccia. Condanna alle spese processuali e pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma citata in relazione alla continuazione o concorso di reati; richiamata come riferimento per la qualificazione delle condotte contestate.
art. 493-ter c.p.
Norma che punisce l'indebito utilizzo di carte di pagamento altrui; applicata alla condotta dei prelievi contestati.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola la ricostruzione sintetica dei motivi di ricorso; citata in relazione alla forma di riepilogo dei motivi in cassazione.
art. 130 c.p.p.
Consente la correzione di refusi o errori materiali negli atti processuali; la Corte ha ritenuto emendabile la discrepanza formale tra verbale e intestazione della sentenza.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua i vizi di motivazione rilevanti in cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui la mera ipotesi alternativa non integra la manifesta illogicità richiesta per la cassazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o gravemente colpevoli; la Corte ha inflitto una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di applicazione della sanzione pecuniaria per l'impugnazione ritenuta colposa o temeraria.
Massime di principio
- La trasmissione via PEC di nomine e memorie difensive è efficacemente provata dal verbale d'udienza e da atti pubblici; discrepanze formali nell'intestazione o nella premesse della sentenza possono costituire errori materiali emendabili (art. 130 c.p.p.) e non determinano automaticamente la nullità del procedimento.
- In sede di cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio; i motivi che chiedono una rivalutazione dei fatti vengono dichiarati inammissibili se la motivazione della Corte d'appello è congrua e non manifestamente illogica.
- La "manifesta illogicità" della motivazione è soggetta a criteri stringenti: occorre dimostrare che la ricostruzione alternativa del ricorrente sia incontrovertibile e non una semplice interpretazione alternativa dei fatti.
- La presenza di un credito o di una pretesa di adempimento non esclude automaticamente la responsabilità per indebito utilizzo di strumenti di pagamento altrui; la qualificazione giuridica della condotta dipende dalla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (es. assenza di consenso, natura del comportamento), non dalla mera esistenza di un credito.
- La mancata partecipazione o il mancato deposito di conclusioni da parte del Procuratore generale, se regolarmente annotata nel verbale, non costituisce di per sé motivo di nullità, salvo indicazione di specifiche conseguenze pregiudizievoli concrete per la posizione dell'imputato.
- Ricorsi manifestamente infondati o privi di adeguata base giuridica possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare la fondatezza e l'utile prospettiva del successo in cassazione prima di proporre impugnazioni.
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