Sentenza del 23/05/2019 n. 1868 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata dall'IACP su somme loro corrisposte a titolo di risarcimento/indennità conseguente all'acquisizione di un terreno. Hanno sostenuto che l'art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991 non fosse applicabile perché l'espropriazione e gli atti presupposti risalivano al 1978, quindi a epoca anteriore all'introduzione della disciplina fiscale. In appello hanno inoltre dedotto omessa motivazione, violazione ed erronea interpretazione dell'art. 11 della legge n. 413/1991 e travisamento dei fatti in tema di giurisdizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la ritenuta del 20%. Secondo il Collegio, ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale rileva il momento della percezione delle somme, non la data dell'espropriazione o del titolo originario. Poiché i contribuenti hanno percepito le somme dopo l'entrata in vigore della legge n. 413/1991, esse rientravano nella disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi prevista dall'art. 11, commi 5, 6 e 7. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 11, commi 5, 6 e 7, legge 30 dicembre 1991, n. 413
Il comma 5 assoggetta alla disciplina delle plusvalenze le indennità di esproprio e le somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi; il comma 6 disciplina le indennità di occupazione e gli interessi; il comma 7 prevede una ritenuta del 20% da parte degli enti eroganti.
La norma è stata interpretata nel senso che le somme percepite a partire dal gennaio 1992, anche se riferite a espropriazioni o atti risalenti a epoca precedente, sono soggette a imposizione. Assume rilievo il momento dell'incasso, secondo il principio di cassa, e non la data dell'espropriazione o del titolo giustificativo.
Art. 81, comma 1, lettera b), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo modificato dalla legge n. 413/1991
Sono redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La disposizione costituisce la disciplina generale delle plusvalenze derivanti da terreni edificabili e viene richiamata dall'art. 11 della legge n. 413/1991 anche per le somme connesse a procedimenti espropriativi.
Massime di principio
- Per le somme collegate a espropriazioni, cessioni volontarie o occupazioni, la tassazione può dipendere dal momento in cui il contribuente percepisce effettivamente il pagamento, anziché dalla data dell'espropriazione o dell'atto originario.
- Quando una norma fiscale prevede una ritenuta sugli importi corrisposti da un ente pubblico, occorre verificare se il pagamento è avvenuto dopo l'entrata in vigore della norma, poiché il criterio di cassa può rendere imponibili somme riferite a vicende molto più risalenti.
- La qualificazione civilistica della somma come risarcimento o indennità non è necessariamente decisiva: ai fini fiscali può rilevare il collegamento sostanziale con un'indennità di esproprio o con una plusvalenza derivante da terreno edificabile.
- Per contestare una ritenuta è necessario distinguere tra la data del procedimento o del titolo e la data della materiale corresponsione, oltre a verificare la natura del terreno, il tipo di somma pagata e l'eventuale applicabilità di norme transitorie o derogatorie.
- La pronuncia richiamata dai contribuenti, se non sufficientemente identificata o documentata, può non essere valutata dal giudice.
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