Cassazione Civile, Ordinanza n. 33389/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa risarcitoria derivante da fatti accertati in sede penale: un soggetto aveva sporto querela per truffa contro un notaio, lamentando la trascrizione di un atto contenente un'accettazione di offerta di prelazione di vendita di quote societarie ritenuta difforme dalla proposta. Dopo il proscioglimento penale per prescrizione, ma con ferme le statuizioni civili di condanna al risarcimento, il danneggiato agì in sede civile contro il notaio. Il notaio chiamò in garanzia gli assicuratori Lloyd's, invocando una polizza di responsabilità civile stipulata tramite il Consiglio Nazionale del Notariato. La compagnia eccepì l'inoperatività della copertura perché la richiesta risarcitoria del terzo sarebbe stata anteriore al periodo di efficacia della polizza. In primo grado il Tribunale ritenne che la querela non equivalesse a richiesta di risarcimento e considerò rilevante la citazione civile notificata nel 2012, dunque in vigenza della copertura; la decisione fu riformata in appello, che ritenne invece non operante la polizza invocata per ragioni temporali. In Cassazione il notaio ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che il Tribunale avrebbe già implicitamente deciso sulla polizza rilevante e che la Corte d'appello avrebbe posto a base della decisione una questione coperta da giudicato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, articolando in realtà censure di ultrapetizione e di contraddittorietà della sentenza d'appello, perché la Corte avrebbe deciso su una polizza diversa da quella controversa e in modo illogico rispetto all'individuazione del "sinistro".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato interno, osservando che il Tribunale non aveva deciso quale fosse il contratto assicurativo efficace ratione temporis, ma si era limitato a stabilire che la querela non fosse equiparabile a richiesta di risarcimento; tale questione non integrava giudicato implicito sulla polizza. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure svolte nel secondo motivo, rilevando che non vi era ultrapetizione perché in appello si discuteva precisamente dell'operatività della polizza sottoscritta dai convenuti appellanti, indicati come sottoscrittori della polizza n. 1211009, e che il ricorrente non aveva contestato nei gradi di merito l'identificazione della polizza né allegato che la diversa polizza da lui evocata fosse stata stipulata dai medesimi assicuratori. La doglianza di illogicità è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale non aveva affermato che il sinistro coincidesse con la sola citazione civile, ma aveva osservato che, in ogni caso, né la querela né la citazione cadevano entro la copertura della polizza considerata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
comma secondo; terzo comma
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per escludere, in mancanza di piena conformità alla proposta, la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
art. 385, comma 1, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
non applicato perché la decisione solo parzialmente conforme alla proposta accelerata non consente la condanna aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno e il giudicato implicito coprono solo le questioni che costituiscono la base logico-giuridica della decisione impugnata; non si estendono alle questioni non direttamente necessarie alla statuizione adottata, anche quando astrattamente correlate al thema decidendum.
- La mera contestazione di una circostanza temporale o fattuale non determina ultrapetizione se il giudice d'appello decide entro i limiti del devolutum e sulla base della qualificazione della copertura assicurativa effettivamente dedotta dalle parti e non contestata nei gradi di merito.
- In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'operatività della garanzia va verificata in base alle condizioni contrattuali invocate e alla riferibilità soggettiva della polizza ai soggetti che hanno assunto il rischio; se non è dimostrato che una diversa polizza sia stata stipulata dagli stessi assicuratori, non può pretendersi che il giudice la consideri d'ufficio.
- Non è contraddittoria la decisione che, dopo avere preso in esame una certa qualificazione del "sinistro", rilevi che la copertura non opererebbe comunque né con riferimento all'evento anteriore né con riferimento a quello posteriore alla durata del contratto.
- La doglianza formalmente costruita come omesso esame di fatto decisivo può essere dichiarata inammissibile quando, nella sostanza, investe questioni di ultrapetizione o contesta la motivazione senza indicare un fatto storico decisivo omesso nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
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