Sentenza n. 5572/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento = della “Comunicazione art. 90” Reg. n. PI115330-26 del 7.08.2026 con la quale l’AOU Federico II, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ha stabilito l’oscuramento pressoché integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Team Security S.r.l.; = della Nota pervenuta il 21.08.2026 tramite portale di gara con la quale l’AOU Federico II ha respinto la richiesta di accesso agli atti trasmessa da GSA in data 7.8.2026, rinviando alle decisioni assunte in merito alle richieste di oscuramento; = di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compreso, se esistente, qualsiasi altro atto o verbale di limitazione dell’accesso o accoglimento della richiesta di oscuramento, allo stato non conosciuta, formulata dal concorrente Team Security S.r.l.; e per il conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad avere accesso integrale all’offerta tecnica (con allegati) del concorrente Team Security S.r.l., attuale aggiudicatario e a tutta la documentazione relativa alla verifica di anomalia dell’offerta; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione in forma integrale di tutta la predetta documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione del 7 agosto 2026 di accoglimento della richiesta dell’aggiudicataria di oscuramento dell’offerta tecnica e nota del 21 agosto 2026 di rigetto dell’istanza di accesso integrale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio antincendio e safety, aggiudicata a Team Security S.r.l. per un importo a base di gara di € 4.646.304,00 oltre IVA, ha chiesto l’annullamento della decisione con cui l’AOU Federico II aveva disposto l’oscuramento pressoché integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e della successiva nota di rigetto della richiesta di accesso, nonché l’accertamento del diritto di ottenere l’ostensione integrale dell’offerta e dei giustificativi relativi alla verifica di anomalia. La stazione appaltante aveva motivato l’oscuramento richiamando in modo generale la presenza di segreti tecnici e commerciali e di informazioni su know-how, organizzazione e soluzioni tecniche. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’ostensione dei documenti del subprocedimento di verifica dell’anomalia, dopo la loro produzione in causa. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile limitatamente alla domanda di accesso ai documenti della verifica di congruità e remuneratività dell’offerta, per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente. Per la restante domanda il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità: la comunicazione del 7 agosto 2026 conteneva una decisione specifica ed espressa sull’oscuramento, adottata dopo l’esame delle dichiarazioni e delle offerte, e costituiva quindi il provvedimento da impugnare nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023. La nota del 21 agosto 2026 era meramente confermativa e non riapriva il termine. Il termine non era soggetto a sospensione feriale, in ragione della disciplina accelerata del rito e del richiamo ai termini dimezzati del rito cautelare; notificato e depositato il 2 settembre 2026, il ricorso era tardivo. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
A mente del comma 4, dell’art. 36 cit. dette decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a. con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
Le decisioni sull’oscuramento sono impugnabili con il rito di cui all’art. 116 c.p.a. entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione; il termine decorre dalla comunicazione della decisione espressa sull’oscuramento.
art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023
Invero il citato comma 7 prescrive che il ricorso “è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010” e tale richiamo può intendersi comprensivo dell’intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale; del resto è evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie, teso (a partire dal termine eccezionalmente ridotto di impugnazione di soli 10 giorni) ad addivenire all’immediata risoluzione della relativa questione, strumentalmente alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti
Il rito accelerato sulle decisioni di oscuramento non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, perché il richiamo al regime cautelare comprende l’insensibilità alla sospensione e la soluzione è coerente con la finalità di rapida definizione della controversia.
art. 54, commi 2 e 3, c.p.a.
Condivisibile giurisprudenza ha affermato che allo speciale rito del comma 7 dell’art. 36 D. Lgs. 36/2023 non si applichi la sospensione feriale di cui all’art. 54, comma 2, CPA, valendo l’eccezione di cui al successivo comma 3.
Al rito speciale in esame si applica l’eccezione alla sospensione feriale prevista dall’art. 54, comma 3, c.p.a.; pertanto i termini decorrono anche nel periodo feriale.
art. 116 c.p.a.
A mente del comma 4, dell’art. 36 cit. dette decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a. con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
La contestazione delle decisioni sull’oscuramento segue il rito di accesso dell’art. 116 c.p.a., con il termine speciale di dieci giorni stabilito dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- Ai fini del rito super-accelerato previsto per le decisioni sull’oscuramento delle offerte, occorre una determinazione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento; la mera pubblicazione dell’offerta in forma oscurata, anche se accompagnata dalla richiesta dell’operatore, non basta a integrare un provvedimento implicito.
- Quando la stazione appaltante comunica ai concorrenti una decisione espressa sull’oscuramento contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, da tale comunicazione decorre il termine di dieci giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023. Una successiva nota che si limiti a rinviare alle decisioni già assunte ha natura meramente confermativa e non riapre il termine.
- Al rito speciale accelerato per l’impugnazione delle decisioni sull’oscuramento delle offerte non si applica la sospensione feriale dei termini, in considerazione del richiamo al regime dei termini cautelari e della finalità di celere definizione della controversia.
- La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse all’ostensione di una specifica categoria di documenti, dopo la loro produzione in giudizio, comporta l’improcedibilità della domanda limitatamente a tale documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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