Cassazione Civile, Ordinanza n. 16869/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso per la revisione parziale del classamento di alcune unità immobiliari ricadenti in una microzona del Comune di Roma, con passaggio di classe e conseguente aumento della rendita catastale. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria e ritenuto legittimo l'atto, sulla base dello scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando più censure: ha contestato la sufficienza della motivazione dell'avviso, ritenendo non bastasse la sola indicazione di categoria, classe e rendita; ha dedotto vizi motivazionali della sentenza d'appello per non avere esaminato la perizia prodotta; ha lamentato omessa pronuncia sui principi dell'estimo comparativo; ha invocato la violazione del diritto al contraddittorio procedimentale; ha sostenuto la carenza di motivazione dell'avviso per mancata indicazione degli elementi che avrebbero giustificato la revisione nella microzona; infine ha denunciato l'illegittimità degli atti presupposti e la mancata indicazione del criterio di significatività dello scostamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che, in caso di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'avviso non può limitarsi a richiamare in modo generico i presupposti diffusi della microzona, ma deve indicare anche le ragioni specifiche per cui il mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali incida sulla singola unità immobiliare, con riferimento alle sue caratteristiche edilizie e alla nuova classe/rendita attribuite. Poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente una motivazione stereotipata e non aveva rilevato tale carenza, la Cassazione ha cassato la decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e quindi annullando l'atto impugnato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenuta consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro di legalità e di sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi e sulla conoscibilità delle ragioni del provvedimento da parte del contribuente.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione parziale del classamento per microzone richiede il significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, ma non esonera dall'indicare le ragioni specifiche della ricaduta sulla singola unità immobiliare.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
È il quadro regolativo di riferimento per il classamento; assumono rilievo sia il fattore posizionale sia le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare ai fini della motivazione e dell'attribuzione di classe e rendita.
art. 8, commi 3, 5, 6 e 7 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La classe esprime il livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare; il fattore posizionale e le caratteristiche edilizie rilevano sia per il classamento sia per la motivazione del provvedimento.
art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70
Richiamato quale fonte che concorre alla disciplina dell'estimo comparativo e dell'attribuzione della classe/rendita.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nelle censure di omessa pronuncia; la Corte però accoglie il ricorso sul diverso profilo del difetto di motivazione dell'avviso.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il presupposto del significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona giustifica l'avvio del procedimento, ma non basta da solo a sorreggere la motivazione del singolo avviso di attribuzione della nuova rendita.
- L'avviso di riclassamento deve contenere una motivazione rafforzata e concreta: dopo aver richiamato il presupposto diffuso riferito alla microzona, deve spiegare in che modo il mutato rapporto di valori si rifletta sulla specifica unità immobiliare, indicando le sue caratteristiche edilizie e le ragioni della nuova classe e rendita attribuite.
- Sono illegittime motivazioni meramente stereotipate o di stile, fondate su formule generiche sulla riqualificazione urbana o sulla rivalutazione del patrimonio immobiliare, se non consentono al contribuente di comprendere le concrete ragioni del riclassamento del proprio immobile.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
- La determinazione della classe catastale deve tener conto, oltre al fattore posizionale della microzona, anche delle caratteristiche edilizie del bene, poiché la classe esprime il livello reddituale ordinario ritraibile dalla singola unità immobiliare.
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