Sentenza del 27/05/2015 n. 10934 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Litisconsorzio processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Ordine d'integrazione del contraddittorio - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, deducendo principalmente la violazione dell'art. 331 c.p.c. La contribuente aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado soltanto nei confronti dell'Agenzia, omettendo di notificare l'impugnazione anche al concessionario della riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado. Poiché si trattava di una causa inscindibile per litisconsorzio necessario processuale, il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario. L'Agenzia aveva inoltre contestato la possibilità di far valere, impugnando l'intimazione di pagamento, vizi relativi alla cartella esattoriale già notificata e non impugnata, ma tali motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando nullo il procedimento d'appello e la relativa sentenza per omessa integrazione del contraddittorio. Ha chiarito che l'omessa impugnazione nei confronti di una parte necessaria processuale non comporta l'inammissibilità dell'appello: il giudice deve invece ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà procedere a nuovo esame dopo aver integrato il contraddittorio e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.c.
In caso di causa inscindibile, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti; se ciò non avviene, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio.
La norma si applica anche al litisconsorzio necessario processuale, ossia quando tutte le parti del primo grado devono partecipare anche al giudizio d'impugnazione per evitare giudicati contrastanti. L'omissione non determina automaticamente l'inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio; in mancanza, il procedimento d'appello e la sentenza sono nulli.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia con riferimento alla contestazione di vizi della cartella attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. La questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999
La norma era stata richiamata dalla contribuente in relazione alla presunta tardività della notifica della cartella. Anche questa questione non è stata decisa dalla Cassazione, essendo stato disposto il rinvio per la rinnovazione del giudizio d'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando più soggetti hanno partecipato al primo grado e la controversia è inscindibile, tutti devono essere coinvolti anche nel giudizio d'appello, anche se non ricorre un litisconsorzio necessario di natura sostanziale.
- Se l'appello viene notificato soltanto ad alcune delle parti necessarie, il gravame non è automaticamente inammissibile: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti preterm esse.
- La mancata emanazione dell'ordine di integrazione o la mancata integrazione successiva comporta la nullità dell'intero giudizio d'appello e della sentenza, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Prima di decidere questioni sostanziali o di decadenza relative alla cartella o all'intimazione di pagamento, il giudice deve garantire la regolare partecipazione di tutti i soggetti processualmente necessari.
- In situazioni analoghe, chi propone appello deve verificare quali parti abbiano partecipato al primo grado e notificare l'impugnazione a tutte; in caso contrario, il giudice deve comunque attivare il procedimento di integrazione del contraddittorio.
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