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Sentenza

Sentenza n. 940/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 4218/2024 del Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di € 2.500,00 a titolo di carta docente e il pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore € 2.500,00 a titolo di carta docente e a pagare le spese processuali. Il titolo era stato notificato al Ministero il 19 novembre 2024; il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso senza integrale adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l’intervento del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 c.p.a., con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza civile risultava documentato e il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario deve svolgere il munus in via obbligatoria, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; gli atti devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti e ha impartito all’amministrazione l’ordine di esecuzione, nominando un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, prima dell’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione, deve essere inutilmente decorso affinché possa essere attivato il giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 93 c.p.c.

    La sentenza civile posta in esecuzione aveva disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della ricorrente; il TAR ha richiamato tale contenuto nel ricostruire il titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che contenga una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, una volta inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Quando accoglie il ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario dell’amministrazione resistente costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né impedibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • L’attività del commissario ad acta svolta da un dirigente dell’amministrazione resistente non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese processuali, comprese quelle relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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