Sentenza del 18/11/2022 n. 34006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo derivante da quattro cartelle di pagamento (tributi IRPEF e ILOR). Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità della legittimazione di Equitalia Nomos per effetto della riforma del 2005; 2) inesistenza/invalidità della notifica delle cartelle da parte del concessionario (mancato rispetto dell'onere probatorio e della normativa sulle notifiche); 3) il preavviso di fermo non poteva essere notificato a mezzo raccomandata AR; 4) estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti tributari; 5) vizi formali delle notifiche e del procedimento di riscossione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Confermata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello di A.A. contro Equitalia. Motivazione principale: 1) Equitalia Nomos/Equitalia Nord è legittimata a resistere/impugnare in virtù della successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. conseguente alla riforma; 2) le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate tramite invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. 602/1973, art. 26, e quindi sono divenute definitive; 3) il preavviso di fermo può essere validamente notificato mediante raccomandata AR e non è affetto da vizi riflessi; 4) la notifica delle cartelle e del preavviso interrompe la prescrizione del diritto alla riscossione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli oneri di contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ha soppresso il sistema di concessione e trasferito le funzioni di riscossione; non ha estinto le società concessionarie sul piano processuale: si realizza una successione a titolo particolare che mantiene la legittimazione delle società agenti della riscossione (art. 111 c.p.c.).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (codice del processo tributario), art. 10, art. 57, art. 62
Indica le parti legittimate nel processo tributario (ente impositore e concessionario/ente locale) e disciplina la continuazione del processo in presenza di successione a titolo particolare; la legittimazione dell'agente della riscossione a resistere è riconosciuta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e art. 26, comma 1 (seconda parte), art. 86
Prevede la modalità di notifica delle cartelle di pagamento mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento, alternativa alla notifica a cura dell'ufficiale giudiziario; tale modalità è valida anche per il preavviso di fermo, e la notifica si considera perfezionata con la ricezione attestata dall'AR.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Norma generale sulle notifiche a mezzo posta; la Corte precisa che per le cartelle di pagamento si applica la disciplina speciale di cui al DPR 602/1973, e non la L. 890/1982, quando la notifica è eseguita nella forma 'semplificata' affidata al concessionario.
Codice Civile, art. 2948 comma 1 n. 4
Riferimento alla prescrizione quinquennale: la Corte rileva che la notifica della cartella interrompe il decorso della prescrizione e quindi le eccezioni di prescrizione sono infondate se la notifica è regolare.
Codice di Procedura Civile, art. 111 e art. 112
Art. 111 c.p.c.: la successione a titolo particolare non pregiudica la legittimazione processuale dell'alienante; art. 112 c.p.c.: principio del giudicato interno e necessità di dedurre e fare valere motivi nel grado di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento agli obblighi relativi al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente se dovuto.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato quanto all'onere della prova: la Corte osserva che il ricorrente non ha fatto valere in modo adeguato il profilo probatorio relativo alla notifica nel tema decidendum dell'appello, e dunque la censura risulta inammissibile o infondata.
Massime di principio
- La trasformazione normativa del sistema di riscossione (2005) non esclude la legittimazione processuale delle società concessionarie/agentì: la successione a titolo particolare opera ex art. 111 c.p.c. e mantiene la capacità di resistere o impugnare.
- La notifica delle cartelle di pagamento può essere validamente eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (DPR 602/1973, art. 26, seconda parte); tale modalità è applicabile anche al preavviso di fermo amministrativo.
- La notifica regolare della cartella interrompe il termine di prescrizione del credito tributario; conseguentemente le contestazioni sulla prescrizione sono infondate se la notifica è stata eseguita validamente.
- Se le cartelle sono divenute definitive (notificate e non impugnate nei termini), i vizi concernenti le cartelle stesse non possono essere sollevati in via principale contro un successivo atto esecutivo (es. preavviso di fermo): dovevano essere discussi nel giudizio avverso le cartelle.
- Le società incaricate della riscossione, pur pubblicamente strumentali, conservano natura privatistica e possono essere difese da avvocati del libero foro; non è automaticamente applicabile il patrocinio erariale previsto per le Amministrazioni dello Stato.
- In sede di cassazione le censure devono riguardare questioni già dedotte nel thema decidendum del giudizio di merito; omissioni di discussione in appello o mancata indicazione del punto specifico possono rendere la censura inammissibile.
- L'onere probatorio circa la regolarità della notifica grava su chi la allega: tuttavia, per essere valutata in cassazione la relativa censura deve risultare adeguatamente proposta e motivata nelle fasi di merito.
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