Cassazione Penale, Sentenza n. 16016/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, rilevata l'intervenuta morte dell'imputato e richiamando gli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p., ha dichiarato che non si deve procedere nei confronti di Nurchis Francesco perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Decisione resa il 13/04/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nurchis Francesco aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per il delitto ascritto agli artt. 582 e 585 c.p., proposta con tre motivi dal difensore. Durante il giudizio di legittimità è stata comunicata la morte del ricorrente (decesso avvenuto il 25/04/2021, comunicato il 29/03/2022), con la conseguente estinzione del reato a lui ascritto.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma citata come titolo di reato contestato; la sentenza di legittimità non fornisce una interpretazione applicativa della norma, la cita solo in relazione all'imputazione.
art. 585 cod. pen.
Norma citata come titolo di reato contestato; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione, che si concentra sull'estinzione del reato per morte.
art. 150 cod. pen.
Applicata per affermare che la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; conseguentemente viene meno la necessità di proseguire il procedimento penale.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per il correlato effetto processuale: la sopravvenuta estinzione del reato impone la declaratoria che non si deve procedere e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato penalmente: il procedimento penale si interrompe e deve essere dichiarato che non si deve procedere.
- In sede d'appello o di cassazione, se emerge la morte dell'imputato prima della definizione del giudizio di legittimità, la Corte deve accertare l'estinzione e, se ricorre il caso, annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
- La sopravvenuta estinzione per morte rende improcedibili i motivi di impugnazione e rende inutile il prosieguo del giudizio di legittimità; il difensore o la parte devono tempestivamente comunicare l'evento al giudice.
- L'estinzione del processo penale per morte non equivale automaticamente alla cessazione di eventuali pretese civili: le questioni di responsabilità civile seguono le regole civili e processuali proprie e vanno valutate separatamente.
- Nei casi simili è opportuno verificare tempestivamente la decorrenza degli atti e notificare la morte alle parti e al giudice per evitare inutili prosecuzioni del procedimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →