Sentenza n. 5946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione seconda, n. 443 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 443 del 2023, che aveva respinto la domanda del Comune di ottenere la cessione gratuita di aree prevista dalla convenzione urbanistica del 2000
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Sassuolo ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di accertamento dell’obbligo dei proprietari, anche quali soci della società semplice agricola, di cedere gratuitamente al Comune le aree destinate a opere di urbanizzazione e verde pubblico in forza della convenzione urbanistica dell’8 agosto 2000, con richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e di risarcimento del danno da inadempimento. La controversia riguardava il rapporto tra la convenzione del 2000 e l’accordo transattivo del 15 giugno 2006, con il quale le parti avevano previsto che, qualora il PSC e il RUE avessero consentito determinate possibilità edificatorie sul sub-ambito e1, le aree non sarebbero più state oggetto di cessione al Comune e la convenzione originaria sarebbe stata modificata. Il Comune ha dedotto tre motivi d’appello: erronea valutazione dell’avveramento della condizione cui era sottoposto l’accordo del 2006; erroneo riconoscimento di efficacia novativa dell’accordo rispetto alla convenzione del 2000; irrilevanza attribuita agli eventi urbanistici successivi e erroneo richiamo all’art. 1359 c.c. Il Comune ha sostenuto che le condizioni dell’accordo non si erano avverate, poiché le previsioni edificatorie non erano state effettivamente attuate, la convenzione non era stata modificata entro il termine previsto e le successive varianti urbanistiche avevano mantenuto l’area a verde pubblico. Gli appellati hanno eccepito la prescrizione del diritto alla cessione e l’inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. per mancata trascrizione nei confronti di alcune acquirenti successive.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari degli appellati. Ha affermato che i diritti derivanti da una convenzione urbanistica sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., decorrente, di regola, dalla scadenza della convenzione o del termine previsto per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione. Nel caso concreto la prescrizione non era maturata, perché il Comune aveva agito entro dieci anni dalla scadenza del termine rilevante; la clausola che consentiva la richiesta dell’Amministrazione non anticipava il decorso della prescrizione, poiché l’obbligo non era esigibile prima della scadenza convenzionale. È stata inoltre ritenuta opponibile ai terzi acquirenti la convenzione del 2000, in quanto trascritta anteriormente agli acquisti. Nel merito, il Collegio ha accolto tutti i motivi d’appello. Ha ritenuto che l’accordo del 2006 fosse condizionato non alla mera presenza del sub-ambito e1 negli strumenti urbanistici, ma all’effettiva attuazione delle previsioni edificatorie e alla conseguente modifica della convenzione del 2000 entro novanta giorni dall’entrata in vigore degli strumenti urbanistici. Tali condizioni non si erano verificate: il sub-ambito era stato soppresso da successive varianti, poi annullate solo nella parte di interesse dei privati, mentre ulteriori varianti non impugnate avevano mantenuto l’area a verde pubblico; inoltre la convenzione originaria non era stata modificata. Il richiamo all’art. 1359 c.c. è stato ritenuto non pertinente, perché non risultava un interesse contrario del Comune volto a impedire l’avveramento della condizione: l’Amministrazione aveva esercitato la propria discrezionalità pianificatoria, corrispondendo ai privati la somma prevista dall’accordo proprio in ragione del mancato avveramento della condizione. Poiché i privati avevano ottenuto la somma di euro 314.238,74 sul presupposto che l’accordo non fosse stato attuato, non potevano anche sottrarsi alla cessione delle aree prevista dalla convenzione originaria, altrimenti si sarebbe verificata un’ingiustificata locupletazione. L’appello è stato quindi accolto; la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado del Comune è stato accolto. L’azienda agricola è stata condannata a rifondere al Comune le spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso
La disposizione è stata utilizzata quale fondamento della domanda del Comune per ottenere una pronuncia costitutiva sostitutiva del contratto di cessione non concluso.
art. 2946 c.c.
I diritti nascenti da una convenzione urbanistica sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, che decorre, di regola, dalla scadenza della convenzione; la clausola che consente la richiesta dell’Amministrazione non anticipa il decorso se l’obbligo non è ancora esigibile.
art. 1359 c.c.
si considera avverata la condizione quando il mancato avveramento sia dipeso da un atto della parte che aveva interesse contrario
La presunzione di avveramento della condizione non opera quando non sia configurabile un interesse contrario della parte e il mancato avveramento dipenda dall’esercizio della discrezionalità pianificatoria, accompagnato dal pagamento previsto per tale evenienza.
art. 65 c.p.a.
È stato utilizzato per disporre l’acquisizione di documentazione e una relazione tecnica sull’evoluzione della disciplina urbanistica delle aree.
Massime di principio
- I diritti derivanti da una convenzione urbanistica sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione; se l’obbligo di cessione è esigibile soltanto alla scadenza del termine convenzionale per l’ultimazione delle opere, la prescrizione decorre da tale scadenza e non dalla mera possibilità dell’Amministrazione di formulare una richiesta anticipata.
- Quando un accordo transattivo subordina la rinuncia alla cessione di aree e la modifica di una convenzione urbanistica all’approvazione e all’effettiva attuazione di determinate previsioni edificatorie, la mera presenza di tali previsioni negli strumenti urbanistici non basta: occorre anche che siano attuate le condizioni pattuite e che la convenzione sia modificata nelle forme e nei termini previsti.
- Il mancato avveramento di una condizione non può essere considerato imputabile alla parte ai sensi dell’art. 1359 c.c. quando l’evento dipenda dall’esercizio della discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione e non sia dimostrato che essa abbia agito con l’interesse contrario specificamente richiesto dalla norma.
- Il privato che abbia ottenuto il pagamento previsto da un accordo transattivo proprio perché non si sono verificate le condizioni per modificare la convenzione urbanistica non può, sulla base del medesimo mancato avveramento, pretendere anche di sottrarsi agli obblighi di cessione previsti dalla convenzione originaria, poiché ciò determinerebbe un’ingiustificata locupletazione.
- La convenzione urbanistica trascritta è opponibile ai successivi acquirenti delle aree, sicché gli obblighi di cessione in essa previsti possono essere fatti valere anche nei confronti degli aventi causa, nei limiti accertati dal giudice.
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