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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17810/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Ivrea per carenza, nel mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, della "dichiarazione" o "elezione" di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La difesa sosteneva che: (i) nella procura speciale sottoscritta dal ricorrente era comunque indicata una dichiarazione di domicilio/residenza, idonea a validare l'impugnazione; (ii) l'imputato aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato mediante procura speciale al difensore e quindi non poteva ritenersi, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., come giudicato in assenza; (iii) la Corte avrebbe adottato eccessivo formalismo, in contrasto con orientamenti che invitano a evitare preclusioni ingiustificate alle impugnative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mera indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore o nella procura speciale non integri una valida elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p. e dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022): l'elezione richiede l'indicazione del luogo e della persona cui devono essere notificati gli atti, con la manifestazione di volontà e il grado di specificazione necessari a superare la presunzione di collegamento con la residenza anagrafica. La Corte ha inoltre precisato che la norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 581, comma 1-ter) pone una condizione di ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dallo status processuale dell'imputato (presente o giudicato in assenza) e che, dunque, l'eventuale presenza ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, non esclude l'applicazione dell'obbligo di indicare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Cassazione interpreta questa disposizione (introdotta dal d.lgs. n.150/2022) come una condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto di impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione; la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma che prevede, per l'imputato giudicato in assenza, l'obbligo di depositare un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte chiarisce che, pur esistendo questa norma, nel caso di specie l'inammissibilità è stata fondata sulla carenza della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dal comma 1-ter.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la forma rituale per l'elezione/dichiarazione di domicilio; la Corte osserva che l'elezione/dichiarazione va resa nei termini e nelle forme previste dall'art. 161.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiamato perché disciplina le forme vincolate dell'elezione del domicilio; la Corte sottolinea che l'elezione di domicilio è un atto personale e a forma vincolata che non può essere surrogato dalla semplice indicazione di residenza nell'atto di nomina del difensore.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità che la manifestazione di volontà del domiciliatario riguardi la scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 e abbia consapevolezza degli effetti.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Citate le disposizioni che regolano la presenza mediante procura speciale nel rito abbreviato; la Corte precisa che l'eventuale qualificazione dell'imputato come "presente" ai sensi di questo articolo non esime dall'adempimento previsto dall'art. 581, comma 1-ter.

  • d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022

    Fonti di riforma che hanno introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte richiama il decreto come fonte della nuova condizione di ammissibilità dell'impugnazione.

  • legge 27 settembre 2021, n.134 (legge-delega)

    Richiamata come legge-delega che ha autorizzato l'intervento normativo poi concretizzato dal d.lgs. n.150/2022; la Corte la menziona a fini esplicativi dell'origine normativa della nuova regola.

Massime di principio

  • La semplice indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore o in una procura speciale non costituisce una valida elezione o dichiarazione di domicilio ai fini delle notificazioni: è necessario che la dichiarazione/elezione sia resa nelle forme previste dagli artt. 161 e 162 c.p.p. e manifesti la volontà del soggetto.
  • Dall'introduzione dell'art. 581, comma 1-ter (d.lgs. n.150/2022) la dichiarazione o elezione di domicilio è una condizione di ammissibilità dell'impugnazione: la sua assenza determina l'inammissibilità dell'atto di appello.
  • L'eventuale partecipazione al processo tramite procura speciale (es. per rito abbreviato) non sostituisce né esclude l'obbligo di rispettare le formalità richieste dall'art. 581, comma 1-ter: la regola sull'indicazione del domicilio si applica indipendentemente dallo status di presenza/assenza dell'imputato.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore e la parte devono curare che il mandato ad impugnare contenga espressamente e ritualmente la dichiarazione o elezione di domicilio, con l'indicazione della persona o dell'ufficio incaricato di ricevere le notificazioni.
  • La giurisprudenza continua a richiedere una valutazione sostanziale della volontà dell'imputato, ma non elimina l'esigenza di adeguamento alle forme prescritte: la prudenza suggerisce di adempiere espressamente agli obblighi formali anche quando sussistono documenti informali che riportano indirizzi o residenze.

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