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Sentenza

Sentenza n. 3769/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: - del decreto n-OMISSIS-/-OMISSIS-/ds10 del 30 NOVEMBRE 2022, emesso dal Capo del Dipartimento-OMISSIS- notificato all'odierno ricorrente in data 02/12/2022, con il quale si è proceduto alla “sospensione dal servizio per la durata di due mesi dalla data di notifica del presente decreto”; - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

Giustizia amministrativa202300491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di sospensione dal servizio per la durata di due mesi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Capo del Dipartimento competente del Ministero della Giustizia gli aveva irrogato la sospensione dal servizio per due mesi, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, all'udienza del 9 giugno 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente e applicando il principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Il giudice non ha esaminato i motivi di merito relativi alla legittimità della sospensione disciplinare. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e del complessivo andamento del giudizio, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, la dichiarazione espressa del ricorrente ha reso applicabile tale previsione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare i motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • La pronuncia in rito può giustificare la compensazione delle spese quando, avuto riguardo all'andamento complessivo del giudizio, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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