Cassazione Penale, Sentenza n. 32588/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di ulteriori 30 giorni di liberazione anticipata "speciale" per ogni semestre relativo al periodo 01/01/2010-22/04/2014 ai sensi dell'art. 4 del d.l. 23/12/2013 n.146. La difesa sosteneva che l'istanza era stata presentata in data 04/02/2014 (quindi nella vigenza del d.l. n.146/2013) e che non avrebbe dovuto applicarsi la disciplina peggiorativa introdotta dalla legge di conversione n.10/2014, nonché che la sopravveniente giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. nn. 32/2020 e 17/2021) aveva riconosciuto natura sostanziale all'istituto, configurando un novum che avrebbe consentito di riesaminare la domanda anche dopo un precedente provvedimento negativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità dell'istanza in ragione della preclusione processuale derivante dal provvedimento negativo del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 03/03/2014 (non impugnato all'epoca) e ha ritenuto insuperabile l'ostacolo costituito dalla perdita di efficacia delle disposizioni del decreto-legge non convertito. Pur riconoscendo che la giurisprudenza costituzionale ha ampliato la rilevanza della natura sostanziale di alcuni benefici (ivi inclusa la liberazione anticipata), la Corte ha precisato che ciò non consente di attribuire efficacia ultrattiva a disposizioni di d.l. non convertito: l'art. 77, comma 3 Cost. impedisce che norme contenute in decreti non convertiti producano effetti retroattivi o ultrattivi tali da mantenere vantaggi eliminati dalla legge di conversione. Inoltre è stata dichiarata inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dal detenuto perché le memorie in Cassazione devono essere presentate da difensori iscritti nell'albo speciale (art. 613 c.p.p. come modificato).
Norme richiamate
d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4
Norma che prevedeva la "liberazione anticipata speciale"; la Corte ha ritenuto che la parte del decreto non convertita nella legge di conversione non può essere fatta valere per produrre effetti ultrattivi o retroattivi nei confronti dei condannati per reati ostativi
legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10
Ha introdotto la disciplina peggiorativa che ha escluso l'applicabilità del beneficio ai condannati per reati di cui all'art. 4-bis; la Corte ha ritenuto che la conversione o non conversione del decreto e la legge di conversione determinano gli effetti che devono essere considerati
art. 4-bis ord. pen.
Catalogo di reati ostativi: il ricorrente era imputato di reati ricompresi in tale catalogo e ciò ha costituito motivo impeditivo per il riconoscimento del beneficio
art. 77, comma 3 Cost.
Richiamato come principio per cui i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se non convertiti: la Corte ha usato tale principio per escludere efficacia ultrattiva delle disposizioni del d.l. non convertito
art. 613 cod. proc. pen. (come interpolato dalla legge 23/06/2017, n.103, art.1, c.63)
Richiamato per affermare l'inammissibilità della memoria sottoscritta personalmente dal detenuto: le memorie in Cassazione devono essere redatte da difensori abilitati
art. 25 Cost. (secondo comma) e art. 2 cod. pen.
Citati nella discussione sulla natura sostanziale degli istituti premiali e sul divieto di applicazione retroattiva di norme peggiorative; la Corte costituzionale ha in effetti valorizzato questi principi, ma la Cassazione ha distinto tale ambito dalla non-conversione dei decreti-legge
sentenze Corte costituzionale n. 32/2020 e n. 17/2021
La difesa le aveva invocate come novum che riconosce la natura sostanziale di alcuni benefici e limita la retroattività peggiorativa; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che, pur rilevanti, tali pronunce non mutano il principio secondo cui disposizioni di d.l. non convertite non producono efficacia ultrattiva
Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014 (Moretti) e altre pronunce della Cassazione
Giurisprudenza di legittimità confermativa del principio che la disposizione del d.l. non convertito non può avere efficacia ultrattiva; la Corte richiama questi precedenti per fondare il rigetto
Massime di principio
- Una precedente decisione negativa su istanza di benefici penitenziari, non impugnata nei termini, può costituire preclusione processuale che impedisce il riesame successivo, salvo prova di un novum decisivo non valutabile prima
- Le disposizioni contenute in un decreto-legge non convertito non producono efficacia ultrattiva né possono essere fatte valere per estendere benefici eliminati dalla successiva legge di conversione: l'art.77 Cost. impedisce tale continuità automatica
- La qualificazione della natura sostanziale di un istituto (es. liberazione anticipata) dalla Corte costituzionale impedisce l'applicazione retroattiva in peius di normative successive alla commissione del reato, ma non trasforma l'efficacia delle norme di decreti non convertiti
- Per riaprire una istanza già decisa negativamente occorre invocare un vero e proprio novum (fatto o diritto) che non fosse conoscibile al tempo del primo giudizio; meri mutamenti interpretativi non sempre superano la barriera della non impugnazione precedente
- In Cassazione le memorie e gli atti difensivi devono rispettare i requisiti formali (es. sottoscrizione da parte di difensore abilitato), pena l'inammissibilità
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