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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione opere abusive, Prot. n. 18479 del 14.9.2021, notificata alla ricorrente in data 15.9.2021, e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, conseguente e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202100615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive relative alla trasformazione di un fabbricato preesistente in un edificio di due piani fuori terra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un sopralluogo del 24 agosto 2021, il Comune accertava la realizzazione sine titulo di opere su un immobile di proprietà della ricorrente: sopraelevazione del piano primo, realizzazione di locali al piano terra e copertura con struttura in acciaio e lamiere coibentate. L'amministrazione qualificava l'intervento, sulla base della relazione di sopralluogo e della documentazione fotografica, come demolizione e ricostruzione in ampliamento plano-volumetrico, con creazione di un nuovo organismo edilizio soggetto a permesso di costruire. La ricorrente impugnava l'ordinanza deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che l'atto non consentisse di ricostruire l'iter logico seguito dal Comune. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo l'impossibilità di demolire la sola porzione abusiva senza incidere su quella legittimamente assentita e lamentando l'omessa applicazione della fiscalizzazione prevista per gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire. Rappresentava inoltre di abitare nell'immobile e di avere avviato una procedura di sanatoria successiva alla notifica dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il giudice ha rilevato che l'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, fondato su accertamenti tecnici, e che la motivazione necessaria e sufficiente consiste nella descrizione delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino. Nel caso concreto, l'ordinanza rinviava alla relazione di sopralluogo, la quale descriveva adeguatamente le opere e, insieme alle fotografie, consentiva di qualificare l'intervento come demolizione e ricostruzione con ampliamento plano-volumetrico e realizzazione di un nuovo organismo edilizio, globalmente privo di titolo. È stata quindi esclusa la configurabilità di una parziale difformità dal permesso di costruire e, conseguentemente, l'applicabilità della fiscalizzazione dell'abuso ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001. Il TAR ha inoltre precisato che la fiscalizzazione attiene, in generale, alla fase esecutiva dell'ordine demolitorio e non incide sulla legittimità dell'ordinanza. La dedotta sanatoria non è stata valorizzata, poiché non risultava provata né la presentazione dell'istanza né la sua conclusione favorevole.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione costituisce una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; non è applicabile quando l'intervento realizza un nuovo organismo edilizio integralmente privo di titolo e, in ogni caso, attiene alla fase esecutiva dell'ordine demolitorio senza incidere sulla legittimità dello stesso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione edilizia è un atto vincolato e dovuto, fondato sull'accertamento tecnico dell'abuso; è sufficientemente motivato quando descrive le opere realizzate e indica le ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica ponderazione di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
  • La motivazione dell'ordinanza di demolizione può essere fornita anche mediante il rinvio alla relazione di sopralluogo, purché tale relazione descriva in modo adeguato le opere abusive e consenta di ricostruire i presupposti di fatto dell'intervento repressivo.
  • La fiscalizzazione prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone un intervento realizzato in parziale difformità dal permesso di costruire e non è applicabile quando l'attività edilizia abbia dato luogo a un nuovo organismo edilizio globalmente realizzato sine titulo.
  • La fiscalizzazione dell'abuso riguarda la fase esecutiva dell'ordine di demolizione e, in quanto tale, non incide sulla legittimità dell'ordinanza demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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