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Sentenza

Sentenza n. 952/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico provinciale, comprensivo di VIA e AIA, per l'ampliamento della discarica comprensoriale mediante realizzazione della vasca n. 7 per rifiuti non pericolosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ricorrente ha impugnato il PAU rilasciato dalla Provincia al termine di una conferenza di servizi, deducendo quattro censure. In primo luogo, ha contestato la vicinanza dell'impianto a un edificio sensibile, costituito da una comunità terapeutica. In secondo luogo, ha criticato la nozione di centro abitato utilizzata per il calcolo della distanza minima dall'impianto, sostenendo che la località Villa Cese dovesse essere considerata centro abitato ai fini della Tabella 12.8-1 del Piano regionale di gestione dei rifiuti. In terzo luogo, ha richiamato una nota dell'ATA Rifiuti del 7 aprile 2022, sostenendo che il relativo contenuto fosse difforme rispetto a quello espresso nel precedente procedimento di VIA, definito con una precedente sentenza del TAR. In quarto luogo, ha contestato le valutazioni tecnico-discrezionali delle amministrazioni sugli impatti ambientali e sanitari dell'ampliamento, comprese le emissioni odorigene, lamentando l'assenza di adeguati accertamenti sanitari e l'omessa considerazione dei rischi di inquinamento. La domanda cautelare era stata già respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, con una successiva determinazione provinciale non impugnata, era stata autorizzata una modifica non sostanziale del progetto e risultava avvenuto il trasferimento della comunità terapeutica. Il secondo motivo è stato respinto: ai fini dell'applicazione delle distanze previste dalla Tabella 12.8-1 del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la località Villa Cese non può essere qualificata come centro abitato in assenza della delimitazione effettuata dal Comune ai sensi del Codice della strada; il Collegio ha richiamato le precedenti statuizioni cautelari e una precedente sentenza del TAR. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, in violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a. Il quarto motivo è stato respinto perché volto a rimettere in discussione valutazioni tecnico-discrezionali senza dimostrare macroscopiche illogicità o travisamenti dei fatti. In particolare, l'istruttoria aveva esaminato le emissioni odorigene, sulla base del parere favorevole dell'ARPAM, degli studi previsionali di impatto atmosferico e del piano di sorveglianza e controllo, che prevedeva il monitoraggio delle emissioni. Erano stati inoltre approfonditi i profili relativi alla vicinanza con altra attività e alla direttiva Seveso III. Quanto agli aspetti sanitari, l'ASUR era stata regolarmente coinvolta nella conferenza di servizi senza formulare motivi ostativi e il Sindaco del Comune interessato aveva espresso parere favorevole. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del giudizio di VIA e dell'AIA.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi di ricorso; la censura fondata sul contrasto tra il parere dell'ATA e il precedente procedimento di VIA è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità.

  • Tabella 12.8-1 del Piano regionale di gestione dei rifiuti

    Le distanze minime dall'impianto riferite ai centri abitati presuppongono che l'area sia formalmente delimitata come centro abitato dal Comune secondo il Codice della strada.

  • Codice della strada

    La delimitazione comunale del centro abitato rileva ai fini dell'applicazione delle distanze previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione di una disciplina urbanistico-ambientale che commisuri le distanze di un impianto alla presenza di un centro abitato, la qualificazione dell'area come centro abitato richiede la delimitazione formalmente adottata dal Comune secondo la disciplina del Codice della strada; non è sufficiente la mera presenza di edifici o nuclei abitati.
  • La sopravvenuta rimozione della situazione di fatto posta a fondamento di una censura determina la carenza di interesse alla decisione sul motivo, quando l'intervento successivo dell'amministrazione non sia stato impugnato e abbia eliminato la concreta lesione dedotta.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali svolte nell'ambito di una VIA o di un'autorizzazione ambientale non può risolversi nella sostituzione del giudice all'amministrazione e richiede la dimostrazione di profili macroscopici di illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria.
  • L'istruttoria ambientale può ritenersi adeguata quando esamini le fonti emissive, utilizzi modelli previsionali ritenuti attendibili dall'autorità tecnica competente e preveda misure di monitoraggio e controllo delle emissioni; la mera prospettazione di rischi ambientali o sanitari non dimostra, di per sé, l'illegittimità del provvedimento.
  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo che si limiti a richiamare un parere amministrativo e ad affermarne genericamente il contrasto con precedenti valutazioni, senza individuare con precisione la violazione commessa, il contenuto incompatibile degli atti e la concreta incidenza del vizio sul provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInquinamento ed emissioniConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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