Sentenza n. 153/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1564/2020 (RG 1866/2016) e del decreto ingiuntivo Tribunale di Latina Sez. Lavoro n. 401/2021 (RG 1674/2021).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1564/2020 e del decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Latina n. 401/2021, aventi a oggetto il pagamento di differenze retributive, interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla progressione economica maturata durante i periodi di impiego a termine, detratti gli intervalli non lavorati, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive e degli interessi legali. Ha inoltre chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Latina, divenuto definitivamente esecutivo, con il quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 6.978,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il decreto era stato notificato all’amministrazione il 3 gennaio 2022, ma il credito non era stato pagato. Il ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dedotto l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto tale decreto, definendo la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata ed è azionabile in sede di ottemperanza. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, pagando quanto dovuto, oltre agli interessi legali sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o un suo delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni e ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, da calcolarsi in misura pari al tasso legale sulla somma dovuta, in aggiunta agli interessi previsti dal titolo esecutivo, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento all’amministrazione fino al soddisfacimento del credito o, in alternativa, all’insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata riconosciuta in ragione del notevole ritardo nell’adempimento e della sua funzione sanzionatoria e coercitiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, in quanto idonei a definire la controversia con efficacia di cosa giudicata.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare, su richiesta di parte, penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"
La penalità di mora può essere applicata anche nelle ottemperanze aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se fissata in misura pari agli interessi legali.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è impugnabile nei limitati casi di revocazione o opposizione di terzo previsti dalla norma, assumendo efficacia di cosa giudicata.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., chiarendo l’applicabilità dell’astreinte anche alle condanne al pagamento di somme di denaro e la sua decorrenza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta divenuto definitivamente esecutivo, ha efficacia di cosa giudicata e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione dello Stato è ammissibile, quanto all’esecuzione del titolo, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Quando l’amministrazione non adempie a una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziario, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta, non risarcitoria; può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
- Nell’ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, l’astreinte è dovuta in aggiunta agli interessi previsti dal titolo esecutivo e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino al soddisfacimento o all’insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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