Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 195 TUF contro una delibera Consob che, all’esito di accertamenti ispettivi, aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie a numerosi esponenti di un intermediario per plurime violazioni della disciplina dei servizi di investimento. La contestazione riguardava, in sintesi: carenze procedurali e organizzative nel servizio di consulenza, nella tracciatura dell’attività dei relationship manager e nelle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza; irregolarità nella gestione degli ordini di vendita di azioni di una banca del gruppo; operatività collegata a finanziamenti strumentali all’acquisto di azioni e a rapporti con un cliente istituzionale. I due ricorrenti erano stati sanzionati in quanto presidente e componente del collegio sindacale dell’intermediario, con la deduzione di una responsabilità di vigilanza. In sede di opposizione e poi di ricorso per cassazione essi hanno lamentato: 1) motivazione apparente o inesistente della sentenza d’appello, per asserito contrasto sulla percezione delle criticità da parte del collegio sindacale; 2) violazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 l. 689/1981 per incompleta esibizione degli atti e documenti del procedimento sanzionatorio, in particolare di documenti interni della funzione compliance; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla trasparenza e completezza delle carte di lavoro usate da Consob; 4) omesso esame del fatto decisivo sulla data di acquisizione, da parte di Consob, della notizia delle violazioni ai fini della tempestività della contestazione e della decadenza dal potere sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, qualificando le censure come richieste di rivalutazione del merito e rilevando che la sentenza impugnata aveva esaminato compiutamente gli elementi documentali e spiegato la tempestività dell’azione sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva già respinto l’opposizione alle sanzioni Consob. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la motivazione della sentenza d’appello non era apparente né contraddittoria in modo insanabile; il secondo e il terzo perché sollecitavano una rivalutazione del merito e perché la Corte territoriale aveva comunque preso in considerazione i documenti invocati; il quarto perché la questione della tempestività della contestazione era stata correttamente affrontata dal giudice di merito, il quale aveva spiegato che il dies a quo decorre dal momento in cui l’accertamento è ragionevolmente compiuto dalla Consob, tenuto conto della complessità degli accertamenti e delle ulteriori richieste istruttorie. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998
il termine di contestazione decorre dal momento in cui l’accertamento si è tradotto, o avrebbe potuto tradursi, in compiuta conoscenza della violazione da parte dell’autorità competente; non coincide automaticamente con la mera acquisizione materiale degli atti presso altra autorità.
art. 14 l. n. 689 del 1981
la contestazione deve essere tempestiva, ma il termine decorre quando l’amministrazione ha potuto ragionevolmente compiere l’accertamento, avuto riguardo alla complessità del caso.
art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998
gli intermediari devono agire con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse dei clienti.
art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58 del 1998
gli intermediari devono dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e la tenuta di registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte.
art. 6, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come base del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob sui presidi organizzativi degli intermediari.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come base del Regolamento Consob in materia di condotta, profilatura del cliente e valutazione di adeguatezza/appropriatezza.
artt. 15 e 29 Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007
impongono procedure idonee al corretto svolgimento dei servizi di investimento e registrazioni adeguate e ordinate delle attività.
artt. 39, 40, 41 e 42 Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
disciplinano profilatura del cliente e valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
disciplinano le regole di condotta nella trasmissione e gestione degli ordini dei clienti.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per delineare il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto a fondamento della censura di motivazione inesistente o apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per lamentare violazione e falsa applicazione di norme sul procedimento sanzionatorio e sulla tempestività della contestazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma ritenuto in concreto utilizzato per sollecitare una diversa lettura del merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente presente, non consente alcun controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la reputi insufficiente o incoerente.
- Il vizio di motivazione contraddittoria ricorre soltanto se le argomentazioni della sentenza sono reciprocamente insanabili al punto da impedire di ricostruire la ratio decidendi.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- In tema di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell’intermediazione finanziaria, il termine per contestare l’illecito decorre non dalla mera acquisizione materiale di dati o documenti, ma dal momento in cui l’autorità di vigilanza ha ragionevolmente completato l’accertamento della violazione, tenuto conto della complessità del caso e delle ulteriori verifiche necessarie.
- La valutazione di tempestività della contestazione è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non quando la critica mira a sostituire un diverso apprezzamento fattuale.
- Gli intermediari finanziari devono adottare assetti procedurali, di tracciatura e di controllo idonei a garantire corretto svolgimento dei servizi di investimento, corretta profilatura dei clienti, valutazioni di adeguatezza/appropriatezza e trasmissione ordinata degli ordini.
- La responsabilità degli organi di controllo può essere affermata anche in relazione a carenze di vigilanza su disfunzioni organizzative e procedurali dell’intermediario, ove l’autorità dimostri il nesso tra le criticità riscontrate e i doveri di vigilanza dell’organo sindacale.
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