Cassazione Penale, Sentenza n. 38/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Paglialunga che lamentava: (1) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p., per non aver valutato elementi favorevoli all'imputato; (2) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di usura (articolato come vizio ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.), sostenendo che l'interesse effettivo calcolato sulla durata del rapporto non supererebbe il tasso soglia; (3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento non argomentato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello costituisse una "doppia conforme" rispetto alla sentenza di primo grado e che la valutazione delle prove fosse congrua e non viziata da illogicità o contraddizioni interne suscettibili di sindacato in Cassazione. In particolare la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (ricovertendo la valutazione del merito nei limiti consentiti), aspecifico il secondo motivo e privo di vizio il terzo motivo riguardante le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.510 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
Limita la censura sulla motivazione: il vizio deve essere dedotto specificamente e deve emergere come interno alla sentenza impugnata; non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Imposta l'onere della parte di dedurre in modo specifico i motivi di ricorso, impedendo deduzioni generiche che richiederebbero al giudice di cassazione di selezionare vizi non specificati
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello si richiama espressamente e utilizza gli stessi criteri del primo grado può essere letta congiuntamente a quella di primo grado come una "doppia conforme", rendendo più difficile il sindacato in Cassazione
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione della prova o per scegliere tra versioni contrastanti dei fatti: il controllo è limitato alla congruità e alla logicità della motivazione
- Per censurare la motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. è necessario indicare puntualmente il tipo di vizio (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza) e i passi della sentenza che lo dimostrano; deduzioni generiche o alternative sono inammissibili
- In questioni tecniche semplici (es. calcolo dell'interesse in relazione alla durata del rapporto) il giudice di merito può ritenere sufficienti i calcoli esposti senza bisogno di perizia quando il computo è agevole e chiaro
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede comunque una motivazione che evidenzi la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi; l'assenza di motivazione può essere censurata se specificamente dedotta e dimostrata
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