Cassazione Penale, Sentenza n. 32475/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Napoli che, in sede predibattimentale e senza instaurare alcun contraddittorio, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce: 1) vizio di manifesta illogicità della motivazione per la mancata considerazione che la rinunzia alla prescrizione non poteva essere operata senza contraddittorio, con conseguente censura dell'interpretazione costituzionalmente illegittima dell'art. 568, comma 4, c.p.p. nella parte in cui renderebbe inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse; 2) difetto di motivazione rispetto ai motivi di gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo. Richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p. nella interpretazione che rende inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di appello adottate predibattimentalmente e senza contraddittorio. Perciò la decisione impugnata è nulla per mancata instaurazione del contraddittorio; la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del giudizio nel contraddittorio. Gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Nella interpretazione che ritiene inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse quando la sentenza di appello è stata resa predibattimentalmente e senza contraddittorio, la norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.111/2022).
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria immediata delle cause di non punibilità; la Corte richiama la necessità di bilanciare l'obiettivo di accelerazione con la tutela del contraddittorio e del giusto processo.
art. 111 Costituzione
Richiama il principio del giusto processo e della ragionevole durata del processo; la Corte Costituzionale e la Cassazione sottolineano che tale principio va bilanciato con le garanzie della difesa e il contraddittorio.
artt. 129, 591 co.1 lett. a), 601, 605 e 620 cod. proc. pen. (richiamati)
Questi articoli sono stati richiamati in relazione al quadro normativo che regola la pronuncia predibattimentale e i rimedi; la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con riferimento al loro combinato disposto nella parte in cui la forma predibattimentale priva il contraddittorio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 9/5/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella interpretazione che impedisce al ricorrente di ottenere la declaratoria di nullità di una sentenza di appello predibattimentale e senza contraddittorio, rilevando la compressione del diritto di difesa e la soppressione sostanziale di un grado di giudizio.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello che proscioglie per prescrizione emessa predibattimentalmente e senza contraddittorio può essere annullata per violazione del diritto al contraddittorio e della difesa.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, la Cassazione deve tutelare l'interesse del ricorrente e, quando manca il contraddittorio, è corretta l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla corte di appello per un nuovo giudizio nel contraddittorio.
- La possibilità dell'imputato di rinunciare alla prescrizione non può essere compressa da decisioni prese senza contraddittorio; la carenza di interesse a impugnare non è rilevante se la forma predibattimentale impedisce la piena esercitazione dei diritti di difesa.
- Per evitare nullità, le Corti d'appello devono assicurare la citazione delle parti e il contraddittorio prima di pronunciarsi nel senso di non doversi procedere per prescrizione.
- Nella pratica difensiva, va censurata la mancata instaurazione del contraddittorio e chiesta l'annullamento e la rinnovazione del giudizio davanti alla corte d'appello con partecipazione delle parti.
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