Sentenza n. 2849/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano - sezione lavoro n. 255/2024, depositata il 19/01/2024 nel giudizio n.r.g. 9168/2023, non impugnata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 255/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta del docente dell'importo di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023. La ricorrente ha prodotto copia informatica conforme all'originale della sentenza, notificata al Ministero il 18 ottobre 2024, nonché l'attestazione del passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ritenuto procedibile il ricorso perché erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo, inteso come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., osservando che, dopo le modifiche della legge Cartabia, quest'ultima non è più necessaria. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa l'assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore pubblico; il termine costituisce condizione di procedibilità del giudizio esecutivo nei confronti dell'amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione, presso la sede del debitore pubblico, del titolo esecutivo munito di attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo coincide con il provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; esso non va confuso con la spedizione in forma esecutiva disciplinata dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui o prestiti, quando tali attività rientrino nei suoi compiti istituzionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →