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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07715/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto in primo grado, e poi in appello, l'accertamento di avere svolto in determinati periodi mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento formale, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e del superiore livello di inquadramento; inoltre aveva dedotto di essere stato successivamente demansionato e di avere subito un complessivo comportamento persecutorio tramite un uso asseritamente abusivo del potere disciplinare. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della disciplina sull'abuso del diritto, delle regole sulla prova e sul libero convincimento, nonché nullità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla domanda di accertamento dell'intento persecutorio e dell'abuso del potere disciplinare, avendo invece valutato solo singoli episodi isolati; (2) ulteriori violazioni di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per il mancato ammissione della prova testimoniale e per l'asserita errata valutazione del materiale istruttorio rispetto alla domanda di riconoscimento della qualifica di capo redattore; (3) omesso esame di fatti decisivi e nullità della motivazione, reiterando con il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. le doglianze sulla prova e sul mancato esame della prospettazione difensiva; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., assumendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata sulla legittimità di procedimenti disciplinari già scrutinati in altro giudizio o comunque non devoluti alla sua cognizione, con asserita violazione del giudicato e del divieto di ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse pronunciata su tutti i profili dedotti come persecutori e che la valutazione fosse stata compiuta sia sui singoli episodi sia, implicitamente, sulla loro unitarietà, escludendo l'intento persecutorio proprio perché i singoli comportamenti erano stati ritenuti leciti o insussistenti. Ha inoltre affermato che i motivi tendevano in realtà a un nuovo esame del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la censura riguardava semmai la valutazione del materiale probatorio; che la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, non essendo stato dedotto che il giudice avesse utilizzato prove non dedotte o avesse attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura; che il vizio motivazionale era escluso sia perché la sentenza era sorretta da motivazione sufficiente, sia perché, in presenza di doppia conforme, il terzo motivo era inammissibile; infine, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione ai procedimenti disciplinari, rilevando che la Corte d'appello li aveva esaminati solo al fine di verificare se fossero, prima facie, manifestazioni vessatorie o emulative, senza pronunciare sulla loro illegittimità in sé o incidere su giudicati altrui. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito non aveva omesso pronuncia né era incorso in ultrapetizione, perché si era pronunciato sui profili effettivamente dedotti e aveva esaminato i procedimenti disciplinari solo come elementi fattuali della dedotta vessazione.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come principio ispiratore dell'abuso del diritto, ma la Corte ha escluso che i comportamenti denunciati integrassero un abuso, poiché i singoli episodi erano stati ritenuti leciti o insussistenti.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come principio di buona fede e correttezza, ma non ritenuto violato in presenza della valutazione di insussistenza della condotta persecutoria unitaria.

  • art. 24 Cost.

    la Corte ha escluso che la mancata ammissione della prova testimoniale avesse leso il diritto di difesa, ritenendo congrua la valutazione di inammissibilità o superfluità delle prove.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in relazione al giusto processo sia al sindacato sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata rispettasse il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio o l'esito della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato per la sola errata valutazione delle prove; la censura è ammissibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, o disattende prove legali nei modi vietati.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per il mero dissenso sulla valutazione del compendio probatorio; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo se manca del tutto la motivazione o se essa è apparente, perplessa o incomprensibile; non basta una motivazione non condivisa dal ricorrente.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato in relazione alla gestione dell'istruzione probatoria nel rito del lavoro; la Corte non ha ravvisato alcuna omissione processuale idonea a determinare nullità.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali e della sentenza, ma la Corte ha escluso che i vizi dedotti integrassero effettive nullità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova lettura del merito.

  • art. 2909 c.c.

    non vi è violazione del giudicato quando il giudice esamina un fatto o un procedimento per finalità diverse dall'accertamento della sua illegittimità definitiva, senza sovrapporsi al giudicato di altro processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia esaminato i fatti allegati sotto la loro complessiva valenza, anche se non li abbia accolti nella prospettazione giuridica preferita dal ricorrente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando il ricorrente contesti il modo in cui le prove sono state valutate o apprezzate.
  • Le censure agli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle risultanze istruttorie; sono ammissibili solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, ha attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o ha disatteso prove legali in modo illegittimo.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale è oggi ristretto al minimo costituzionale: la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o incomprensibile, oppure se vi è omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta contestare la completezza o la persuasività dell'argomentazione.
  • La valutazione della superfluità, genericità o inammissibilità di una prova testimoniale appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per errori di diritto o manifeste incongruenze logiche.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è ulteriormente limitato e non può risolversi nella riproposizione delle medesime doglianze di fatto.
  • Non integra violazione del giudicato il fatto che il giudice consideri provvedimenti disciplinari o altri atti pregressi come elementi fattuali per valutare una dedotta condotta vessatoria, se non decide nuovamente sulla loro illegittimità sostanziale coperta da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieMobbingDemansionamentoLicenziamentoProveImpugnazioniGiudicato
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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