Cassazione Civile, Ordinanza n. 07715/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto in primo grado, e poi in appello, l'accertamento di avere svolto in determinati periodi mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento formale, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e del superiore livello di inquadramento; inoltre aveva dedotto di essere stato successivamente demansionato e di avere subito un complessivo comportamento persecutorio tramite un uso asseritamente abusivo del potere disciplinare. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della disciplina sull'abuso del diritto, delle regole sulla prova e sul libero convincimento, nonché nullità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla domanda di accertamento dell'intento persecutorio e dell'abuso del potere disciplinare, avendo invece valutato solo singoli episodi isolati; (2) ulteriori violazioni di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per il mancato ammissione della prova testimoniale e per l'asserita errata valutazione del materiale istruttorio rispetto alla domanda di riconoscimento della qualifica di capo redattore; (3) omesso esame di fatti decisivi e nullità della motivazione, reiterando con il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. le doglianze sulla prova e sul mancato esame della prospettazione difensiva; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., assumendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata sulla legittimità di procedimenti disciplinari già scrutinati in altro giudizio o comunque non devoluti alla sua cognizione, con asserita violazione del giudicato e del divieto di ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse pronunciata su tutti i profili dedotti come persecutori e che la valutazione fosse stata compiuta sia sui singoli episodi sia, implicitamente, sulla loro unitarietà, escludendo l'intento persecutorio proprio perché i singoli comportamenti erano stati ritenuti leciti o insussistenti. Ha inoltre affermato che i motivi tendevano in realtà a un nuovo esame del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la censura riguardava semmai la valutazione del materiale probatorio; che la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, non essendo stato dedotto che il giudice avesse utilizzato prove non dedotte o avesse attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura; che il vizio motivazionale era escluso sia perché la sentenza era sorretta da motivazione sufficiente, sia perché, in presenza di doppia conforme, il terzo motivo era inammissibile; infine, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione ai procedimenti disciplinari, rilevando che la Corte d'appello li aveva esaminati solo al fine di verificare se fossero, prima facie, manifestazioni vessatorie o emulative, senza pronunciare sulla loro illegittimità in sé o incidere su giudicati altrui. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice di merito non aveva omesso pronuncia né era incorso in ultrapetizione, perché si era pronunciato sui profili effettivamente dedotti e aveva esaminato i procedimenti disciplinari solo come elementi fattuali della dedotta vessazione.
art. 1175 c.c.
richiamato come principio ispiratore dell'abuso del diritto, ma la Corte ha escluso che i comportamenti denunciati integrassero un abuso, poiché i singoli episodi erano stati ritenuti leciti o insussistenti.
art. 1375 c.c.
richiamato come principio di buona fede e correttezza, ma non ritenuto violato in presenza della valutazione di insussistenza della condotta persecutoria unitaria.
art. 24 Cost.
la Corte ha escluso che la mancata ammissione della prova testimoniale avesse leso il diritto di difesa, ritenendo congrua la valutazione di inammissibilità o superfluità delle prove.
art. 111 Cost.
richiamato sia in relazione al giusto processo sia al sindacato sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata rispettasse il minimo costituzionale di motivazione.
art. 2697 c.c.
la violazione di questa norma ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio o l'esito della prova.
art. 115 c.p.c.
non è violato per la sola errata valutazione delle prove; la censura è ammissibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, o disattende prove legali nei modi vietati.
art. 116 c.p.c.
non è violato per il mero dissenso sulla valutazione del compendio probatorio; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito delle prove.
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo se manca del tutto la motivazione o se essa è apparente, perplessa o incomprensibile; non basta una motivazione non condivisa dal ricorrente.
art. 420 c.p.c.
richiamato in relazione alla gestione dell'istruzione probatoria nel rito del lavoro; la Corte non ha ravvisato alcuna omissione processuale idonea a determinare nullità.
art. 360 n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali e della sentenza, ma la Corte ha escluso che i vizi dedotti integrassero effettive nullità.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova lettura del merito.
art. 2909 c.c.
non vi è violazione del giudicato quando il giudice esamina un fatto o un procedimento per finalità diverse dall'accertamento della sua illegittimità definitiva, senza sovrapporsi al giudicato di altro processo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia esaminato i fatti allegati sotto la loro complessiva valenza, anche se non li abbia accolti nella prospettazione giuridica preferita dal ricorrente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando il ricorrente contesti il modo in cui le prove sono state valutate o apprezzate.
- Le censure agli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle risultanze istruttorie; sono ammissibili solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, ha attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o ha disatteso prove legali in modo illegittimo.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale è oggi ristretto al minimo costituzionale: la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o incomprensibile, oppure se vi è omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta contestare la completezza o la persuasività dell'argomentazione.
- La valutazione della superfluità, genericità o inammissibilità di una prova testimoniale appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per errori di diritto o manifeste incongruenze logiche.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è ulteriormente limitato e non può risolversi nella riproposizione delle medesime doglianze di fatto.
- Non integra violazione del giudicato il fatto che il giudice consideri provvedimenti disciplinari o altri atti pregressi come elementi fattuali per valutare una dedotta condotta vessatoria, se non decide nuovamente sulla loro illegittimità sostanziale coperta da giudicato.
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