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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2654/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa notifica al domiclio dell'imputato del decreto di citazione in appello e dei successivi rinvii (art. 179 e 601 cod. proc. pen.); 2) vizio di motivazione e errore nel calcolo della pena, lamentando omissioni del primo giudice nella indicazione dei criteri di determinazione della pena e un errato computo della misura sanzionatoria (art. 125 cod. proc. pen.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha accertato, dagli atti, che la citazione in appello era stata notificata (servizio postale e raccomandata) al domicilio dichiarato e che la difesa aveva ricevuto la notifica via PEC; i successivi decreti di rinvio per l'emergenza Covid-19 erano stati notificati alla difesa secondo le norme emergenziali e pertanto la presunta omissione non sussiste. Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente individuato la pena base (mesi otto), applicato l'aumento per la recidiva (a un anno) e la riduzione per il rito; non era necessaria una motivazione analitica essendo la pena nella fascia medio-bassa dell'ampiezza edittale. Inoltre la Corte ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato principale, alla luce della data del fatto, delle cause interruttive e dell'aumento per recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Rilevata l'eccezione di nullità relativa alla notifica, la Corte applica il principio che la nullità per notifica al difensore anziché al domicilio può essere di regime intermedio e può essere sanata se dagli atti emerge l'effettiva conoscenza dell'atto e il rapporto fiduciario con il difensore

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione al diritto di essere citato in appello; la Corte ha verificato ex actis l'osservanza delle regole di notifica

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica telematica (PEC) al difensore; la Corte ha ritenuto valida la notifica via PEC alla difesa

  • art. 83, comma 14, Decreto-legge 17/03/2020 n.18 (convertito nella legge 24/04/2020 n.27)

    Norma emergenziale che autorizzava, nel periodo Covid-19, la notifica presso il difensore tramite strumenti telematici; la Corte ha ritenuto legittime le notifiche disposte in tale periodo

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda l'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che, quando la pena è nella fascia medio-bassa dell'edittale, non sia sempre necessaria una motivazione dettagliata dei singoli criteri di determinazione

  • art. 157 e art. 160 cod. pen.

    Richiamati in relazione al calcolo dei termini di prescrizione e alle pene edittali massime, per valutare se sia intervenuta la prescrizione del reato

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Norma relativa agli effetti della recidiva sulla determinazione della pena; la Corte ha considerato l'aumento per recidiva ai fini sia della pena sia della prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • art. 23, comma 8, Decreto-legge 28/10/2020 n.137

    Evidenziata solo per giustificare la requisitoria scritta del Procuratore generale resa ai sensi della disciplina transitoria emergenziale

Massime di principio

  • La notifica della citazione a giudizio fatta al difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato costituisce una nullità di regime intermedio che può essere sanata se dagli atti emerge l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e un rapporto fiduciario concreto con il difensore (per es. partecipazione del difensore alle udienze, impulso alle impugnazioni).
  • Durante il periodo emergenziale Covid-19 le notifiche tramite PEC al difensore sono state ammesse dalle norme straordinarie: in procedimenti collocati in quel periodo, la validità delle notifiche va valutata tenendo conto della disciplina emergenziale.
  • Per dedurre l'invalidità di una notifica è necessario indicare con precisione quale atto non è stato notificato e fornire elementi probatori: eccezioni generiche senza specifiche rilevazioni risultano inammissibili o infondate.
  • Nella determinazione della pena, se la misura adottata rientra nella fascia medio-bassa dell'ampiezza edittale, non è sempre richiesta una motivazione analitica dei singoli criteri; il giudice di merito ha ampio potere discrezionale purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • Il calcolo della prescrizione richiede la valutazione della data del fatto, delle sentenze e degli atti interruttivi e degli aumenti per recidiva: l'esistenza di cause interruttive e l'aumento della pena per recidiva possono escludere l'intervenuta prescrizione.
  • In situazioni analoghe, è buona prassi conservare e allegare le evidenze delle notifiche (avvisi raccomandata, ricevute PEC, verbali di udienza attestanti la presenza del difensore) per contrastare eventuali doglianze sulla regolarità delle notificazioni.

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