Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10829/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione al valore di un immobile oggetto di trasferimento tra le società resistenti. Le società avevano impugnato l’atto e sia la CTP sia la CTR avevano dato loro ragione, ritenendo nullo l’avviso perché formato e sottoscritto digitalmente in un periodo in cui, secondo i giudici di merito, il Codice dell’Amministrazione Digitale non sarebbe stato applicabile agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione del d.lgs. n. 82 del 2005 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Sostiene che, tra il 14 settembre 2016 e il 26 gennaio 2018, il CAD fosse applicabile agli atti di accertamento e che l’esclusione prevista dall’art. 2, comma 6, riguardasse solo le attività ispettive e di controllo fiscale in senso stretto, non gli avvisi di accertamento. Aggiunge che l’atto notificato in copia cartacea recava attestazione di conformità ex art. 23 CAD e che la notifica via PEC degli atti impositivi sarebbe stata introdotta solo dal 1° luglio 2017, sicché la notifica analogica era corretta.

La decisione

La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso, ritenendo tempestivo il ricorso dell’Agenzia alla luce del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., con applicazione sia della sospensione straordinaria dei termini per emergenza COVID-19 sia della sospensione feriale. Nel merito accoglie il ricorso: interpreta l’art. 2, comma 6, CAD nel senso che l’esclusione riguarda le attività ispettive e di controllo fiscale propedeutiche all’accertamento, non gli atti impositivi conclusivi. Ne consegue che, nel periodo considerato, gli avvisi di accertamento potevano essere formati come documenti informatici e sottoscritti digitalmente; la notifica di una copia analogica conforme, munita di attestazione di conformità, era valida anche se eseguita con modalità ordinarie e non via PEC. La Corte richiama inoltre il principio del raggiungimento dello scopo, evidenziando che l’atto era comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    sei mesi dal deposito della sentenza

    Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza non notificata e, nel caso concreto, è stato calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria COVID e della sospensione feriale, con conseguente tempestività del ricorso.

  • art. 155 c.p.c.

    La scadenza caduta di sabato è stata prorogata al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020

    sospensione straordinaria, dal 9 marzo all'11 maggio 2020

    La sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica si cumula con la sospensione feriale ai fini del computo del termine per impugnare.

  • l. n. 742 del 1969

    La sospensione feriale va computata nel termine lungo di impugnazione anche nel periodo interessato dalla sospensione COVID.

  • d.lgs. n. 82 del 2005

    Il CAD si applica, nel periodo rilevante, agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate, salvo l’eccezione limitata alle attività ispettive e di controllo fiscale.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005

    Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale

    L’esclusione non comprende gli avvisi di accertamento, ma solo le attività preliminari di verifica e controllo fiscale.

  • art. 2, comma 6-bis, d.lgs. n. 82 del 2005

    La successiva modifica conferma la distinzione tra atti di liquidazione, rettifica e accertamento, da un lato, e attività ispettive e di controllo fiscale, dall’altro.

  • art. 40 CAD

    Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche vigenti.

  • art. 23 CAD

    le copie su supporto analogico di documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

    La copia cartacea conforme di un atto informatico sottoscritto digitalmente conserva piena efficacia probatoria.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La possibilità di notificare via PEC gli avvisi di accertamento è stata introdotta solo dal 1° luglio 2017.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma che disciplina la sottoscrizione e la legittimità dell’avviso di accertamento.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    La nullità della notifica non può essere dichiarata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, cioè è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Massime di principio

  • Nel periodo di vigenza dell’art. 2, comma 6, CAD, l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice riguarda le sole attività ispettive e di controllo fiscale in senso stretto, non gli avvisi di accertamento emessi all’esito di tali attività.
  • Gli atti impositivi dell’amministrazione finanziaria possono essere formati come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale; la loro validità non è esclusa solo perché il contribuente riceva una copia analogica, purché questa sia munita di attestazione di conformità all’originale.
  • La notifica di una copia analogica conforme di un documento informatico è valida anche secondo le regole ordinarie della notifica postale, non essendo necessario il ricorso alla PEC quando questa non sia ancora prevista o obbligatoria.
  • La nullità della notifica non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva o comunque la possibilità di conoscenza.
  • Ai fini del termine lungo per impugnare, la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza sanitaria si computa insieme alla sospensione feriale, per evitare che la tutela difensiva sia frustrata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.