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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 2794 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Avviso di trattazione - Art. 31 d.lgs. n.546/92 - Omessa comunicazione alla parte costituita - Lesione del diritto di difesa - Sussiste - Conseguenze - Nullità di tutti gli atti successivi - Nullità insanabile della sentenza - Rinvio alla commissione tributaria provinciale - Art. 59, co. 1, lett. b),d.lgs. 546/92.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione dell'avviso di udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi e, in particolare, rende insanabile la sentenza formatasi in difetto del contraddittorio. Per effetto di tale nullità la controversia va rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. b), d.lgs. 546/92. La decisione si allinea a precedenti Cass. nn. 18279/18, 27837/18, 28843/17

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

omessa comunicazione dell'avviso di udienza pubblica ex art. 31 d.lgs. n. 546/1992 alla parte già costituita, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La questione verte sul fatto che l'avviso di trattazione è strumentale alla garanzia del contraddittorio; la sua omissione sarebbe causa di nullità di tutti gli atti successivi alla violazione

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 31

    L'avviso della data di udienza pubblica ha funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità degli atti successivi quando la parte costituita non abbia ricevuto la comunicazione

  • d.lgs. 546/1992, art. 59, co. 1, lett. b)

    Prevede la sanzione processuale del rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale in caso di nullità derivante da violazione delle norme che garantiscono il contraddittorio

  • Cass. sent. n. 18279/2018

    Giurisprudenza di riferimento che conferma la nullità degli atti successivi all'omessa comunicazione dell'avviso di udienza

  • Cass. sent. n. 27837/2018

    Ulteriore conferma del principio secondo cui l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione lederebbe il diritto di difesa e determina nullità

  • Cass. sent. n. 28843/2017

    Precedente conforme che contribuisce alla costante giurisprudenza circa l'insanabilità della sentenza formatasi in difetto di corretta comunicazione dell'udienza

Massime di principio

  • L'avviso di udienza ex art. 31 d.lgs. 546/92 è requisito essenziale per la regolarità del contraddittorio: la sua mancanza può determinare la nullità di tutti gli atti successivi
  • La nullità prodotta dall'omessa comunicazione è tale da rendere insanabile la sentenza formatasi in difetto di contraddittorio, con conseguente rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell'art. 59
  • Se la parte comunque ha avuto conoscenza reale dell'udienza e ha potuto esercitare il diritto di difesa (es. presenza effettiva o rappresentanza), va valutato se sussiste comunque un effettivo pregiudizio: la giurisprudenza tende tuttavia a valorizzare la funzione formale della comunicazione
  • In sede difensiva conviene sempre verificare e documentare la regolarità delle comunicazioni di udienza; in caso di omessa comunicazione, opporre immediatamente eccezione di nullità e chiedere il rinvio
  • La costante giurisprudenza citata indica che le parti e i difensori devono porre attenzione formale al rispetto delle modalità di comunicazione previste dal d.lgs. 546/92, poiché la violazione comporta conseguenze processuali decisive

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