Sentenza n. 1031/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che dichiarava inefficace la comunicazione di inizio lavori relativa a un permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 13 dicembre 2022 un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire e, dopo il diniego comunale della formazione del silenzio-assenso, aveva ottenuto dal TAR, con sentenza del 19 novembre 2024, l’annullamento dei dinieghi e l’accertamento della formazione del titolo edilizio tacito ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Dopo avere comunicato l’inizio dei lavori, il Comune, con la nota impugnata, ne dichiarava l’inefficacia richiamando l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e il termine annuale per l’inizio dei lavori. Il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il termine non poteva decorrere mentre era controversa l’esistenza stessa del titolo edilizio; 2) violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti e insufficiente motivazione, violazione dei principi di legalità e di non aggravamento del procedimento, nonché inottemperanza ed elusione del giudicato. Il ricorrente chiedeva inoltre l’ottemperanza della precedente sentenza, la dichiarazione di nullità degli eventuali atti elusivi, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità per asserita carenza di lesività, rilevando che la nota impugnata, dichiarando inefficace la comunicazione di inizio lavori, impediva concretamente al ricorrente di realizzare l’opera assentita dal titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso. Nel merito ha accolto la censura relativa all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il termine di un anno per l’inizio dei lavori, nel caso di titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso e inizialmente contestato dall’amministrazione, decorre dalla pubblicazione della sentenza che accerta la formazione del silenzio-assenso, non da una data anteriore. Poiché la sentenza accertativa era stata pubblicata il 19 novembre 2024, il termine annuale non era decorso alla data della nota comunale del 10 marzo 2025; pertanto la dichiarazione di inefficacia era illegittima e la nota è stata annullata. La seconda censura è stata assorbita, non potendo procurare al ricorrente un’utilità maggiore. È stata invece respinta la domanda di ottemperanza: la precedente sentenza aveva natura autoesecutiva, essendo in parte annullatoria e in parte accertativa della formazione del silenzio-assenso, e non richiedeva ulteriori adempimenti esecutivi da parte del Comune. Sono state quindi respinte anche le richieste accessorie connesse all’ottemperanza, comprese la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora. Il ricorso è stato accolto parzialmente e il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
"sull’istanza presentata dal sig. Vito Russo si [era] formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001"
La disposizione è stata applicata quale base normativa della formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso, già accertata con la precedente sentenza del TAR.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
"il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo"; "Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita"
Nel caso di permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso e inizialmente contestato dall’amministrazione, il termine annuale per l’inizio dei lavori decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che accerta la formazione del silenzio-assenso. Il termine non poteva quindi essere considerato decorso alla data della nota impugnata.
artt. 1 e 2 l. n. 241/1990
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di legalità, non aggravamento del procedimento e correttezza dell’azione amministrativa; la relativa censura è stata assorbita.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base della memoria depositata dal ricorrente prima dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Nel caso di un permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, qualora l’amministrazione abbia inizialmente contestato la formazione del titolo e tale contestazione sia stata superata da una sentenza che accerta il silenzio-assenso, il termine annuale per l’inizio dei lavori previsto dall’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 decorre dalla pubblicazione della sentenza accertativa, non da una data anteriore durante la quale l’esistenza del titolo era oggetto di contestazione amministrativa e giudiziale.
- Una nota con cui l’amministrazione dichiara l’inefficacia della comunicazione di inizio lavori relativa a un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso ha portata lesiva e può essere autonomamente impugnata quando impedisce concretamente l’esercizio delle facoltà derivanti dal titolo.
- Una sentenza che annulla il diniego amministrativo e accerta la formazione del silenzio-assenso edilizio ha natura autoesecutiva, in quanto l’effetto conformativo e accertativo si produce direttamente senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi; conseguentemente, non è configurabile un’ulteriore domanda di ottemperanza fondata sulla pretesa necessità di esecuzione da parte dell’amministrazione.
- Quando la domanda principale di annullamento è accolta ma la domanda autonoma di ottemperanza e le richieste accessorie ad essa collegate sono respinte, il ricorso deve essere definito con accoglimento parziale.
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