Cassazione Penale, Ordinanza n. 23544/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/11/2024, relativa ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione e tentato furto aggravato. La Corte, tuttavia, non entra nel merito dei motivi di doglianza: rileva che il ricorso è stato presentato personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Per tale ragione dichiara l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
legge n. 103 del 2017
La riforma richiamata ha modificato l'art. 613 c.p.p., rendendo necessaria la sottoscrizione del difensore cassazionista.
art. 337 c.p.
Reato indicato nel procedimento a carico dell'imputato.
art. 385 c.p.
Reato indicato nel procedimento a carico dell'imputato.
artt. 56 e 624 c.p.
Richiamati come base per il tentato furto contestato nel procedimento.
art. 625 c.p.
Norma aggravatrice richiamata per il furto contestato nel procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi sono soggetti a un requisito formale inderogabile: la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la liquidazione ritenuta equitativa dalla Corte.
Come è indicizzato
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