Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per falsa testimonianza resa ad Asti il 27/09/2017. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) contestazione dell'esclusione della causa di non punibilità o esimente ex art. 384 c.p., sostenendo che la dichiarazione falsa derivava da fondato timore per la propria incolumità (presunta appartenenza del terzo Cartisano alla criminalità organizzata e precedente aggressione); 2) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche/ex art. 62-bis c.p., ritenendo che la Corte non abbia valutato elementi favorevoli; 3) censura per omessa valutazione della possibilità di applicare pene sostitutive per pene detentive brevi sulla base degli artt. 20-bis c.p., 53 L. 689/1981 e 545-bis c.p.p., richiesta espressamente formulata in memoria di appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (primo e secondo motivo) perché le censure erano ricalcanti questioni già decise in appello con motivazione congrua o erano generiche. Ha invece accolto il terzo motivo: ha rilevato il vizio di omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di sostituzione della pena (depositata il 15/03/2023) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo mancato esame, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma di legittimità invocata come parametro per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per riproposizione di questioni decisionate in grado di appello o per genericità.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato come regola sul contenuto del provvedimento impugnato e sulla necessità di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione di appello era congrua rispetto ad alcune questioni.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale relativa ai motivi di impugnazione; la Corte ha valutato la congruità della decisione d'appello alla luce di tale disposizione.
art. 373 cod. pen.
Norma sul delitto di falsa testimonianza richiamata come reato contestato; la Corte ha confermato la condanna nel merito.
art. 384 cod. pen.
Norma che contempla la non punibilità per costrizione morale o stato di necessità morale (richiamata dal ricorrente quale possibile esimente); la Corte d'appello ha escluso l'esimente per mancanza del presupposto fattuale (timore concreto) e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti che il ricorrente chiedeva di vedere riconosciute; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta generica e priva di elementi concreti, decisione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 20-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione a possibili misure alternative per pene brevi; la Corte di appello non ha valutato la richiesta difensiva e la Cassazione ha annullato il provvedimento limitatamente a questa omissione.
art. 53 L. 689/1981
Richiamata come normativa relativa alle sanzioni sostitutive; la mancata valutazione della relativa istanza ha determinato l'annullamento parziale con rinvio.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice potestà di sostituire pene detentive brevi con sanzioni alternative previo avviso alle parti; la Corte di legittimità ha ritenuto che, essendovi richiesta difensiva espressa, l'omessa pronuncia della Corte di appello costituisce vizio da correggere.
Massime di principio
- La motivazione di merito è valutata dalla Cassazione in relazione alla congruità logica: se il giudice d'appello fornisce motivazione non manifestamente illogica su fatti essenziali (es. assenza di timore concreto), la censura che ripropone le stesse argomentazioni è spesso inammissibile.
- Le richieste difensive generiche relative al riconoscimento di circostanze attenuanti (es. art. 62-bis) possono essere rigettate se non corredate da elementi concreti e specifici; il difensore deve indicare fatti e prove a sostegno.
- La causa di non punibilità per costrizione o timore richiede prova o elementi fattuali concreti che dimostrino il fondato timore al momento della dichiarazione; la mera affermazione difensiva senza riscontri può essere ritenuta insufficiente.
- Se il difensore ha espressamente chiesto l'applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sulla richiesta: l'omessa pronuncia può comportare annullamento parziale con rinvio.
- Se la difesa non sollecita l'esercizio dei poteri sostitutivi al momento opportuno, non potrà poi dolersi in appello della mancata applicazione; tuttavia, se la richiesta è stata formulata e non valutata, la Corte di legittimità interviene.
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