Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per falsa testimonianza resa ad Asti il 27/09/2017. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) contestazione dell'esclusione della causa di non punibilità o esimente ex art. 384 c.p., sostenendo che la dichiarazione falsa derivava da fondato timore per la propria incolumità (presunta appartenenza del terzo Cartisano alla criminalità organizzata e precedente aggressione); 2) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche/ex art. 62-bis c.p., ritenendo che la Corte non abbia valutato elementi favorevoli; 3) censura per omessa valutazione della possibilità di applicare pene sostitutive per pene detentive brevi sulla base degli artt. 20-bis c.p., 53 L. 689/1981 e 545-bis c.p.p., richiesta espressamente formulata in memoria di appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (primo e secondo motivo) perché le censure erano ricalcanti questioni già decise in appello con motivazione congrua o erano generiche. Ha invece accolto il terzo motivo: ha rilevato il vizio di omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di sostituzione della pena (depositata il 15/03/2023) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo mancato esame, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma di legittimità invocata come parametro per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per riproposizione di questioni decisionate in grado di appello o per genericità.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato come regola sul contenuto del provvedimento impugnato e sulla necessità di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione di appello era congrua rispetto ad alcune questioni.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale relativa ai motivi di impugnazione; la Corte ha valutato la congruità della decisione d'appello alla luce di tale disposizione.

  • art. 373 cod. pen.

    Norma sul delitto di falsa testimonianza richiamata come reato contestato; la Corte ha confermato la condanna nel merito.

  • art. 384 cod. pen.

    Norma che contempla la non punibilità per costrizione morale o stato di necessità morale (richiamata dal ricorrente quale possibile esimente); la Corte d'appello ha escluso l'esimente per mancanza del presupposto fattuale (timore concreto) e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti che il ricorrente chiedeva di vedere riconosciute; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta generica e priva di elementi concreti, decisione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione a possibili misure alternative per pene brevi; la Corte di appello non ha valutato la richiesta difensiva e la Cassazione ha annullato il provvedimento limitatamente a questa omissione.

  • art. 53 L. 689/1981

    Richiamata come normativa relativa alle sanzioni sostitutive; la mancata valutazione della relativa istanza ha determinato l'annullamento parziale con rinvio.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce al giudice potestà di sostituire pene detentive brevi con sanzioni alternative previo avviso alle parti; la Corte di legittimità ha ritenuto che, essendovi richiesta difensiva espressa, l'omessa pronuncia della Corte di appello costituisce vizio da correggere.

Massime di principio

  • La motivazione di merito è valutata dalla Cassazione in relazione alla congruità logica: se il giudice d'appello fornisce motivazione non manifestamente illogica su fatti essenziali (es. assenza di timore concreto), la censura che ripropone le stesse argomentazioni è spesso inammissibile.
  • Le richieste difensive generiche relative al riconoscimento di circostanze attenuanti (es. art. 62-bis) possono essere rigettate se non corredate da elementi concreti e specifici; il difensore deve indicare fatti e prove a sostegno.
  • La causa di non punibilità per costrizione o timore richiede prova o elementi fattuali concreti che dimostrino il fondato timore al momento della dichiarazione; la mera affermazione difensiva senza riscontri può essere ritenuta insufficiente.
  • Se il difensore ha espressamente chiesto l'applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sulla richiesta: l'omessa pronuncia può comportare annullamento parziale con rinvio.
  • Se la difesa non sollecita l'esercizio dei poteri sostitutivi al momento opportuno, non potrà poi dolersi in appello della mancata applicazione; tuttavia, se la richiesta è stata formulata e non valutata, la Corte di legittimità interviene.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.