Cassazione Civile, Ordinanza n. 21709/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 2015. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per sole carenze formali nella notificazione dell'atto impositivo e aveva compensato le spese di lite; la commissione regionale aveva confermato tale regolazione delle spese ritenendo che l'accoglimento fondato su un vizio formale integrasse una ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo risultato integralmente vittorioso nel merito del giudizio di primo grado, non ricorrevano i presupposti per compensare le spese e che l'accoglimento per ragioni solo formali non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel testo applicabile dell'art. 92 c.p.c. dopo le modifiche del d.l. n. 132 del 2014 e alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese è ammissibile solo nei casi tipizzati o in presenza di ragioni di gravità ed eccezionalità analoghe, da indicarsi specificamente e riferite a concrete circostanze della controversia. Ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, le ragioni addotte dal giudice per compensare le spese non possono essere illogiche o erronee. Poiché la vittoria del contribuente in primo grado era piena e non vi era soccombenza reciproca, la sola natura formale dell'accoglimento non poteva giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in relazione alla disciplina della compensazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Interpretato nel senso che la compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, è consentita solo in presenza delle specifiche ipotesi previste dalla norma e di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
d.l. n. 132 del 2014
Richiamato per le modifiche apportate all'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Applicato nel processo tributario come base normativa per la compensazione delle spese, con obbligo di specifica e non illogica indicazione delle ragioni giustificative.
art. 140 c.p.c.
Menziato solo come modalità di notifica dell'atto impositivo richiamata nei precedenti citati dalla Corte.
Massime di principio
- Nel regime vigente dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese è eccezionale e non può essere disposta in modo automatico o per mere formule generiche.
- Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono riguardare circostanze specifiche della controversia e devono essere esplicitate nella motivazione.
- Non è sufficiente, per compensare le spese, il solo fatto che la decisione sia fondata su un vizio formale o su una pronuncia di tipo processuale, se la parte è risultata vittoriosa e non vi è soccombenza reciproca.
- Nel processo tributario, la motivazione sulla compensazione delle spese è sindacabile in cassazione quando le ragioni addotte siano illogiche, erronee o non riconducibili ai presupposti legali.
- La vittoria piena della parte ricorrente sul piano sostanziale o processuale esclude la compensazione salvo la concreta ricorrenza delle tassative ipotesi previste dalla legge.
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