Cassazione Penale, Ordinanza n. 34755/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per favoreggiamento personale, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto presupposto, sostenendo che la motivazione fosse erronea o insufficiente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e comunque meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione corretta, rilevando che dalla prova acquisita emergevano sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo non censurabile sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali e il comportamento processuale della ricorrente, e aveva già rideterminato la pena in senso più favorevole ritenendola congrua. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
La sentenza impugnata riguardava una condanna per favoreggiamento personale; la Cassazione non rivede il merito se la motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo è congrua e non illogica.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito ne dà conto con riferimento a precedenti penali e comportamento processuale dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, se il giudice di merito ha dato conto in modo coerente della sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata su dati rilevanti, quali precedenti penali e comportamento processuale dell'imputato.
- La pena è censurabile in cassazione solo se illegale o manifestamente sproporzionata; non è sufficiente il mero dissenso della parte quando la corte di merito abbia già effettuato una rideterminazione in senso favorevole e motivato sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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