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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19165/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori e alcuni imputati hanno proposto ricusazione del giudice dell'udienza preliminare contestando che lo stesso avesse già celebrato l'udienza preliminare e disposto il giudizio per talune posizioni (tra cui reati associativi e reati con aggravante di agevolazione mafiosa o connessi al narcotraffico). In udienza del 18/09/2023 la difesa aveva chiesto l'astensione del giudice richiamando, tra l'altro, due pronunce della Corte Costituzionale e il D.Lgs. n.150/2022 (che avrebbe attribuito al giudice dell'udienza preliminare un ruolo prognostico sulla ragionevole previsione di condanna). In sede di udienza la difesa ha ottenuto il rilascio di procure speciali per la presentazione della ricusazione e ha comunicato la volontà di ricusare; alcuni imputati hanno personalmente manifestato la volontà. La dichiarazione scritta di ricusazione e i relativi documenti sono stati poi inviati via PEC dopo la chiusura del verbale d'udienza. I ricorrenti hanno dedotto la tempestività e la validità della riserva e della procura speciale, nonché la impossibilità materiale di depositare immediatamente per carenza di mezzi tecnici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata prima della chiusura dell'udienza e non può essere rinviata in attesa dell'esito di una richiesta di astensione; la riserva di formalizzare nei tre giorni è ammissibile solo se c'è una esplicita dichiarazione verbale dell'intenzione di ricusare prima della chiusura dell'udienza. Nel caso di specie non è risultata un'espressa dichiarazione di ricusazione verbalmente resa nel corso dell'udienza (le procure speciali non sono state presentate prima della chiusura del verbale e la dichiarazione dell'imputato Greco è risultata troppo generica). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma quantificata in euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    art. 38, comma 1 e comma 2

    Il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente e la dichiarazione deve essere formulata prima della chiusura dell'udienza; è però ammessa la riserva di formalizzare la dichiarazione entro tre giorni solo se preceduta da esplicita dichiarazione verbale in udienza.

  • D.Lgs. n.150/2022

    Secondo i ricorrenti, la novella avrebbe introdotto per l'udienza preliminare il principio della ragionevole previsione di condanna attribuendo al giudice un ruolo prognostico; la Corte di Cassazione però non ha ritenuto che ciò autorizzasse a differire la dichiarazione di ricusazione rispetto ai termini ordinari.

  • Sentenze Corte Costituzionale n.224/2001 e n.335/2002

    Richiamate dalla difesa per sostenere la causa di astensione/ricusazione in ragione del ruolo prognostico del giudice; la Corte di Cassazione ha però confermato l'applicazione della giurisprudenza sul termine per la dichiarazione di ricusazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Pagnotta, Scaramucci, Farruggio, Costa, Della Gatta)

    Sez.6 n.49080/2013 Pagnotta; Sez.5 n.33422/2008 Scaramucci; Sez.2 n.9166/2008 Farruggio; Sez.4 n.2057/1996 Costa; Sez.U. n.36847/2014 Della Gatta

    Consolidato indirizzo secondo cui il difensore non può attendere l'esito di una richiesta di astensione per presentare successivamente la dichiarazione di ricusazione; il termine decorre autonomamente e va rispettato nella forma richiesta.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione va formulata in modo espresso e prima della chiusura dell'udienza; una procura speciale senza una dichiarazione verbale non sostituisce questo obbligo.
  • La riserva di formalizzare la dichiarazione entro tre giorni (art.38 c.2 c.p.p.) è valida solo se in udienza si rende esplicita la volontà di ricusare; non è consentito attendere l'esito di una richiesta di astensione per non rispettare il termine.
  • Le difficoltà tecniche o la mancanza di documenti non esonerano dall'obbligo di dichiarare la ricusazione in udienza; se possibile va comunque verbalizzata in forma chiara la riserva e poi integrata via PEC entro i termini.
  • Gli atti depositati successivamente alla chiusura del verbale (anche tramite PEC) rischiano di essere irrilevanti se non è stata fatta in udienza la dichiarazione formale; è pertanto opportuno allegare in udienza, ove possibile, la documentazione probatoria che giustifica la ricusazione (es. provvedimento che dimostra precedenti atti del medesimo giudice).
  • La difesa deve formulare motivi concreti e specifici della ricusazione: dichiarazioni generiche dell'imputato sono insufficienti per la tempestività e l'ammissibilità della richiesta.

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