Cassazione Civile, Ordinanza n. 30968/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero competente ha irrogato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria per l’asserita indebita percezione di contributi comunitari nel settore agricolo per le campagne 2002/2004. L’interessata ha proposto opposizione, poi respinta in primo grado. In appello ha ottenuto solo la riforma limitata alle spese, mentre è stata confermata la sanzione. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 3 della L. n. 898/1986, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’efficacia riflessa del giudicato formatosi in un diverso giudizio, concluso dal Tribunale di Roma con sentenza favorevole alla ricorrente sulla spettanza degli aiuti comunitari. Secondo la ricorrente, quel giudicato avrebbe impedito di ritenere sussistente il presupposto della sanzione amministrativa irrogata dal Ministero nel presente procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità, in particolare al principio delle Sezioni Unite n. 6523/2008, secondo cui tra il giudizio sulla restituzione degli aiuti indebitamente percepiti e quello sull’opposizione alla sanzione amministrativa non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza idoneo a fondare un’efficacia vincolante del giudicato esterno. Di conseguenza, il giudicato formatosi nel giudizio sulla restituzione dei contributi non preclude l’accertamento autonomo dell’illecito amministrativo nel diverso giudizio oppositivo alla sanzione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato non è stato ritenuto efficace in modo vincolante nel diverso giudizio sanzionatorio, mancando un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica
art. 3 L. n. 898/1986
la sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari richiede l’autonomo accertamento dell’illecito amministrativo
art. 22 L. n. 689/1981
richiamato come base dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione
art. 6 D.Lgs. n. 150/2011
richiamato come rito dell’opposizione a sanzione amministrativa
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la questione è già decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
a seguito dell’inammissibilità va attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
base del contributo unificato ulteriore richiamato nel dispositivo
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Tra il giudizio avente ad oggetto la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa per l’indebita percezione non sussiste, di regola, un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica idoneo a fondare l’efficacia riflessa del giudicato.
- Il giudicato formatosi nel giudizio sulla restituzione degli aiuti non vincola automaticamente il giudice chiamato a decidere sull’opposizione alla sanzione, perché il secondo giudizio richiede l’autonomo accertamento dell’illecito amministrativo.
- La sentenza favorevole resa nel giudizio restitutorio, specie se fondata sul principio dispositivo, non integra necessariamente una affermazione obiettiva di verità sulla liceità del comportamento del privato, tale da precludere un diverso accertamento nel giudizio sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la censura non si confronta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non offre argomenti idonei a mutarlo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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