Sentenza n. 261/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento -della Deliberazione n. 193 del 10.7.2025, comunicata a mezzo pec il 22.7.2025, dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Milazzo, con la quale non è stata ammessa l'istanza di ammissione alla massa passiva nonché ove occorra, di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso menzionato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione che aveva negato l’ammissione alla massa passiva di un credito fondato su decreto ingiuntivo
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e organo di liquidazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente vantava nei confronti del Comune un credito derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, comprensivo della sorte capitale e degli accessori. Dopo la dichiarazione di dissesto del Comune e la richiesta di ammissione alla massa passiva, l’Organismo Straordinario di Liquidazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ritenendo il debito prescritto, in assenza di atti interruttivi e del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., nonché già adempiute le obbligazioni contrattuali mediante pagamento delle fatture a un diverso soggetto. La società aveva contestato la prescrizione indicando numerosi atti interruttivi, negato l’avvenuto pagamento, sostenuto la definitività del decreto ingiuntivo non opposto e censurato l’erronea quantificazione del credito. Nel corso del giudizio l’Organismo aveva revocato il provvedimento impugnato, dichiarando parzialmente ammissibile il credito e non ammissibile una parte della somma richiesta. La ricorrente aveva quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. La giurisdizione è stata determinata sulla base del petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione dedotta, non la qualificazione formale della domanda. Le censure riguardavano direttamente l’an e il quantum del credito, non l’esercizio di un potere discrezionale amministrativo. Nell’ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti dell’ente dissestato, l’Organismo Straordinario di Liquidazione compie accertamenti o valutazioni tecniche, senza esercitare discrezionalità amministrativa idonea a degradare il diritto di credito a interesse legittimo. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha escluso di poter valutare la soccombenza virtuale o il merito della pretesa, essendo privo di giurisdizione. Ha richiamato la traslatio iudicii, disponendo che il processo possa essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto dall’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
artt. 252 e ss. d.lgs. 267/2000
Nelle procedure di accertamento e liquidazione dei debiti dell’ente locale dissestato, l’Organismo Straordinario di Liquidazione svolge attività di accertamento e, al più, valutazioni tecniche, senza esercizio di discrezionalità amministrativa; le controversie relative alla lesione dei diritti di credito spettano al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In applicazione della traslatio iudicii, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto dalla norma, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il collegio ha segnalato d’ufficio alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, consentendo il contraddittorio sulla questione prima della decisione.
art. 647 c.p.c.
La questione relativa alla trasmissione del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata prospettata dall’Organismo di liquidazione, ma non è stata esaminata nel merito dal TAR per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando non soltanto la pronuncia richiesta, ma soprattutto la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, quale emerge dai fatti allegati e dal rapporto giuridico controverso.
- Le controversie relative all’ammissione di un credito alla massa passiva di un ente locale dissestato appartengono alla giurisdizione ordinaria quando le censure riguardano direttamente l’esistenza, l’an o il quantum del credito, trattandosi di tutela di un diritto soggettivo.
- Nella procedura di accertamento e liquidazione dei debiti dell’ente dissestato, l’Organismo Straordinario di Liquidazione non esercita discrezionalità amministrativa, ma svolge attività di accertamento e, al più, valutazioni tecniche; tali attività non degradano il diritto di credito a interesse legittimo.
- Il giudice amministrativo privo di giurisdizione non può decidere il merito della controversia neppure ai fini della valutazione della soccombenza virtuale richiesta dopo la sopravvenuta revoca dell’atto impugnato.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo la disciplina della traslatio iudicii, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda entro il termine perentorio previsto dall’art. 11 c.p.a., ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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