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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da interventi edilizi e strutturali eseguiti su una porzione di un fabbricato d'epoca, che la proprietaria dell'altra porzione assumeva averle causato danni patrimoniali e non patrimoniali. Prima della causa era stato esperito un tentativo di conciliazione in un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., rimasto infruttuoso. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda nei confronti dei proprietari convenuti, ritenendo che la responsabilità fosse invece delle imprese esecutrici dei lavori; in appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto nei confronti dei proprietari e aveva solo modificato la liquidazione delle spese. Nel ricorso per cassazione la ricorrente, con un unico motivo articolato in più censure, lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., ma soprattutto riproponeva in sostanza i motivi di appello trascrivendoli nel ricorso senza una chiara sussunzione nelle singole ipotesi di vizio tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., con critica ritenuta generica e non autosufficiente dai resistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso era stato redatto senza distinguere le singole censure in relazione ai diversi vizi di legittimità previsti dall'art. 360 c.p.c., limitandosi a una rilettura sistematica della sentenza impugnata e alla trasposizione dei motivi di appello in motivi di cassazione, senza un'adeguata illustrazione delle specifiche violazioni denunciate. Per tale ragione la Corte ha ritenuto impossibile individuare con precisione l'oggetto delle doglianze e ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato come sede dell'accertamento tecnico preventivo esperito prima del giudizio di merito, con tentativo di conciliazione risultato infruttuoso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come vizio della sentenza, ma la censura è ritenuta non correttamente veicolata nei motivi di ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come catalogo tassativo dei vizi di legittimità; la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve sussumere ogni censura in una specifica ipotesi di vizio

  • art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.

    la mancata indicazione puntuale dei motivi di ricorso e della loro riconduzione alle ipotesi dell'art. 360 comporta inammissibilità

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la ricorrente non ha rispettato gli oneri di specifica indicazione e illustrazione delle doglianze e dei documenti rilevanti

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo, ma non idoneo a superare il difetto di specificità del ricorso

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: ogni censura deve essere specificamente ricondotta a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c., pena l'inammissibilità.
  • Non è sufficiente riproporre in cassazione i motivi di appello o una critica complessiva della sentenza impugnata; occorre una chiara, autonoma e puntuale illustrazione del vizio denunciato.
  • La genericità della doglianza e la mancata autosufficiente indicazione delle norme violate e delle argomentazioni censurate impediscono alla Corte di esercitare il controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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