Cassazione Penale, Sentenza n. 51071/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'assenso all'estensione della consegna verso la Germania per espiare la pena residua di 1588 giorni, ritenendo illegittima la revoca, da parte delle autorità tedesche, della sanzione sostitutiva dell'espulsione. Sosteneva che, secondo l'art. 456a del codice di procedura penale tedesco, la revoca della sanzione sostitutiva sarebbe consentita solo in caso di rientro in Germania, mentre nel caso di specie la revoca si era basata su un atto amministrativo (art. 49, par. 2, nn. 3 e 5 della legge sul processo amministrativo della Renania Settentrionale) che motivava la revoca con fatti sopravvenuti e con la necessità di tutelare l'interesse pubblico. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, legge 22 aprile 2005 n. 69 (come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10), il controllo dell'autorità italiana è limitato alla verifica formale della richiesta di estensione (presenza delle informazioni di cui all'art. 8, par. 1 della decisione quadro e loro traduzione) e all'accertamento dell'assenza dei casi ostativi previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter. Non spetta all'autorità italiana sindacare il merito delle decisioni interne dello Stato di emissione concernenti la revoca di benefici penitenziari o la loro interpretazione normativa; la Corte di appello aveva correttamente ritenuto insindacabile la valutazione dell'autorità giudiziaria tedesca e coerente la pronuncia di estensione della consegna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 26, comma 3
successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la Corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la Corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, munite di traduzione, e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato, per il quale è richiesto, consente la consegna di una persona ai sensi della Decisione Quadro. La Corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter
Limita il controllo dell'autorità giudiziaria italiana alla verifica formale delle informazioni richieste dalla decisione quadro e all'accertamento delle cause ostative tassative; l'interpretazione e il merito delle decisioni interne dello Stato di emissione circa l'esecutività di una sentenza o la revoca di benefici non sono sindacabili.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha adeguato la normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato d'arresto europeo; conferma il quadro di regole procedurali e i limiti del sindacato italiano sulle decisioni di esecutività assunte dallo Stato emittente.
Decisione quadro 2002/584/GAI (art. 8, par. 1 richiamato)
Stabilisce le informazioni minime da fornire nella richiesta di consegna/estensione e costituisce parametro per la verifica formale da parte dello Stato esecutore.
art. 456a codice di procedura penale tedesco
"l'autorità, competente per l'esecuzione, può rinunciare all'esecuzione di una pena detentiva .... se il condannato ... viene espulso al di fuori del territorio di vigenza della presente legge federale. In caso di ritorno della persona estradata, consegnata o espulsa l'esecuzione può essere successivamente attuata"
Norma tedesca che regola le condizioni in cui un'esecuzione può essere sospesa/rinunciata in caso di espulsione; il ricorrente richiamava questa disposizione per sostenere che la revoca dovrebbe essere legata al rientro in Germania, ma la Corte italiana ha considerato insindacabile l'interpretazione e l'applicazione di tale norma da parte delle autorità tedesche.
legge sul processo amministrativo della Renania Settentrionale, art. 49, par. 2, nn. 3 e 5
numero 3: se sulla base di fatti sopravvenuti l'atto amministrativo non sarebbe stato emesso e se, in assenza di revoca, l'interesse pubblico potrebbe essere posto in pericolo; numero 5: al fine di eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune
Prevede i motivi per i quali un atto amministrativo favorevole può essere revocato anche dopo che è divenuto inappellabile; le autorità tedesche hanno adottato la revoca della misura di espulsione con riferimento a queste previsioni, valutazione che la Corte italiana ha ritenuto non sindacabile nel merito.
artt. 18, 18-bis e 18-ter legge 22 aprile 2005, n. 69
Indicano i casi ostativi tassativi in base ai quali l'autorità italiana può rifiutare la consegna/estensione (es. violazione di diritti fondamentali, rischio di trattamento inumano, non esecuzione effettiva della pena, ecc.); solo tali motivi consentono il rifiuto dell'assenso all'estensione.
Massime di principio
- In tema di estensione della consegna ai sensi dell'art. 26, comma 3, legge n. 69/2005, l'autorità giudiziaria italiana effettua un controllo formale: verifica la presenza delle informazioni richieste dalla decisione quadro (art. 8, par.1) e la traduzione, e accerta l'assenza delle cause ostative previste dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter; non può sindacare il merito delle decisioni interne dello Stato emittente sulla esecutività delle sentenze o sulla revoca di benefici penitenziari.
- Se lo Stato di emissione dichiara che la sentenza è divenuta esecutiva o che un beneficio è stato revocato secondo il proprio diritto interno, l'autorità italiana deve normalmente darne atto e non è chiamata a valutare la correttezza dell'interpretazione delle norme straniere utilizzate per tale revoca.
- Gli argomenti idonei a impugnare l'estensione sono quindi principalmente di natura formale o attengono a violazioni dei diritti fondamentali o ad altri motivi ostativi espressamente previsti (artt. 18, 18-bis, 18-ter): occorre concentrare le contestazioni su questi profili, non sul merito delle valutazioni amministrative o giurisdizionali estere.
- La presenza di atti amministrativi stranieri che motivano la revoca di un beneficio penitenziario non impedisce, di per sé, l'estensione della consegna, salvo che da tali atti emerga una delle cause ostative rilevanti per l'ordinamento italiano.
- In casi simili è utile verificare: a) completezza e traduzione dei documenti trasmessi; b) se la fattispecie contestata rientra tra i reati per cui è consentita la consegna; c) l'esistenza di motivi ostativi di carattere costituzionale o di trattamento contrario a diritti fondamentali rilevabili dall'ordinamento italiano.
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