Cassazione Penale, Sentenza n. 23924/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito di una valida dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, con specifico rilievo sulla mancata autentica della sottoscrizione della dichiarazione di domicilio. Il ricorrente ha anche dedotto che la norma non è applicabile al detenuto che ha partecipato al giudizio di primo grado e che la sottoscrizione non doveva essere autenticata dal difensore quando il mandato era già conferito al medesimo difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) non si applica all'imputato detenuto, anche se detenuto per altra causa, poiché le notificazioni all'imputato detenuto devono essere comunque eseguite mediante consegna a mani nel luogo di detenzione; applicare la sanzione di inammissibilità in tali casi sarebbe un formalismo eccessivo che pregiudicherebbe il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU). Pur rilevando l'esigenza, in astratto, di verificare che la detenzione non sia cessata prima della notifica, nella fattispecie la detenzione era continuativa. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
La disposizione richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione a pena di inammissibilità; tuttavia la Corte ha escluso la sua applicazione al ricorrente detenuto, perché la notificazione deve essere comunque eseguita a mani nel luogo di detenzione e l'applicazione della sanzione sarebbe formalismo eccessivo.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di riforma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte interpreta l'effetto pratico della riforma in relazione ai detenuti, escludendo l'applicazione quando la notificazione avviene nel luogo di detenzione.
art. 24 Costituzione
Riferimento al diritto di accesso effettivo alla giustizia: la Corte utilizza tale principio per evitare che formalismi procedurali precludano l'esame delle impugnazioni.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiama la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui, sebbene la Convenzione non obblighi a prevedere mezzi di impugnazione, quando essi esistono devono garantire un'effettiva possibilità di ricorso; norme processuali non devono essere interpretate in modo da creare eccessivo formalismo che precluda l'accesso a un tribunale.
Giurisprudenza interna ed europea citata (principi)
La Corte richiama precedenti di legittimità (es. Sez. U n.12778/2020 e altre sezioni) e pronunce della Corte EDU (Delcourt, Levages Prestations Services, Brualla Gómez de la Torre, Zubac, Walchli, Succi) per motivare il rifiuto dell'applicazione formale e per evitare preclusioni ingiustificate del diritto di impugnare.
Massime di principio
- La prescrizione formale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione) non si applica all'imputato detenuto, perché le notificazioni devono essere eseguite personalmente nel luogo di detenzione.
- Nei casi di detenuto impugnante, l'eventuale mancato deposito della dichiarazione di domicilio non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'impugnazione quando la notificazione può e deve avvenire nella struttura detentiva.
- È necessario verificare, caso per caso, che la detenzione sia effettivamente protratta fino al momento della notifica: se il detenuto è stato rimesso in libertà prima della notifica, il problema può riproporsi.
- Le norme processuali che introdurrebbero un formalismo eccessivo, impedendo l'accesso effettivo al giudice, devono essere interpretate alla luce degli articoli 24 Cost. e 6 CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU; il principio di effettività prevale sull'applicazione letterale quando l'esito sarebbe la preclusione ingiustificata del ricorso.
- In casi dubbi, meglio privilegiare modalità di notifica e valutazioni che assicurino l'esame del merito dell'impugnazione piuttosto che applicare sanzioni formali che impediscono la tutela giurisdizionale.
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