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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8150/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cava impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva condannato per i reati, unificati per continuazione, di usura continuata e aggravata (capo a in danno di Rubeo Roberto; capo b in danno di Accetto Alessandro) e per abusivo esercizio di attività finanziaria (capo c, poi dichiarato estinto per prescrizione). Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul capo a per non aver valutato il ruolo concorrente di Accetto e per avere utilizzato le sue dichiarazioni alla stregua dell'art. 512 c.p.p. anziché sottoporle al contraddittorio previsto dall'art. 192 co. 3 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul capo b per non aver considerato il contrasto tra Accetto e Cava sulla vendita della ditta La Botticella, per l'illogicità della ricostruzione probatoria e per errori sulla situazione occupazionale e patrimoniale degli interessati. Inoltre il difensore chiedeva la revoca della confisca a seguito della morte dell'imputato, poiché la confisca avrebbe natura punitiva e la causa estintiva del reato annullerebbe la relazione causale con i beni sequestrati. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la restituzione di quanto in sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche i reati sono estinti per morte dell'imputato, come documentato dal certificato di morte depositato dal difensore. Conseguentemente la Corte ha revocato la confisca disposta in primo grado e confermata in appello e ha ordinato il dissequestro e la restituzione degli importi e delle somme rinvenute nella cassaforte e sui conti correnti intestati al solo Cava o a lui e alla moglie Fiorella Grasso. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la morte dell'imputato, estinguendo il reato prima che la condanna diventi irrevocabile, fa venir meno la possibilita di applicare la confisca punitiva prevista dall'art. 12-sexies D.L. 306/1992 (ora art. 240-bis cod. pen.) nei confronti degli eredi; ha inoltre distinto tale confisca dalla confisca di prevenzione che, in alcune condizioni, può comunque essere esercitata anche dopo il decesso se ricorrono i presupposti. La sentenza è stata annullata senza rinvio e i beni sono stati ordinati restituiti agli aventi diritto.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    norma richiamata nel ricorso in relazione all'utilizzabilità di dichiarazioni rese da persona poi deceduta o non comparsa; la difesa sostiene che le dichiarazioni di Accetto siano state usate ai sensi di questa norma, con conseguenze probatorie contestate

  • art. 192 co. 3 cod. proc. pen.

    richiamata dalla difesa come principio che impone il confronto e il controllo delle dichiarazioni rese fuori dibattimento; la critica è che tali garanzie non sarebbero state rispettate

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    norma di riferimento per la confisca per sproporzione rispetto ai redditi e alle attivita economiche dell'imputato in relazione a reati come l'usura; la Corte interpreta che, trattandosi di misura di natura punitiva applicabile in ragione di una condanna, la sua applicazione viene meno se il reato si estingue per la morte dell'imputato prima che la condanna diventi irrevocabile

  • art. 240-bis cod. pen.

    nuova collocazione normativa della disciplina citata; la Corte chiarisce che la confisca prevista da questa norma non puo essere fatta valere nei confronti degli eredi se la condanna non e irrevocabile al momento della morte, mentre la confisca di prevenzione resta disciplina distinta

Massime di principio

  • La morte dell'imputato prima che la condanna divenga irrevocabile estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna in Cassazione.
  • La confisca di natura punitiva disposta in relazione a una condanna penale viene meno se il reato si estingue per comunicare della morte dell'imputato prima della irrevocabilita della sentenza; in tal caso i beni sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto.
  • La confisca di prevenzione e la confisca punitiva sono istituti distinti: la prima puo avere efficacia anche dopo la morte in presenza dei presupposti di legge; la seconda no, salvo che la condanna sia diventata irrevocabile prima del decesso.
  • Contestazioni sulla valutazione delle prove (es. utilizzo di dichiarazioni di persona non sentita in dibattimento) restano rilevanti, ma possono diventare irrilevanti se l'evento estintivo (morte) sopravviene e determina l'annullamento della condanna.
  • Per ottenere la revoca della confisca dopo la morte dell'imputato e la restituzione dei beni, il difensore deve documentare tempestivamente l'evento estintivo (certificato di morte) e chiederne l'accertamento in Cassazione o nei procedimenti competenti.
  • In caso di beni intestati congiuntamente a terzi non coinvolti, va valutata la posizione giuridica dei terzi aventi diritto: la restituzione puo essere disposta ove emerga che i beni non sono di provenienza illecita o appartengono agli eredi/terzi legittimi.

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