Cassazione Penale, Ordinanza n. 19005/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento mediante incendio o altro mezzo di devastazione ex art. 424, comma 2, c.p. Dalla motivazione emerge che la vicenda era stata ricostruita dai giudici di merito sulla base del compendio probatorio, con attribuzione all'imputato dell'azione incendiaria e esclusione che essa fosse riferibile al compagno di cella. Il ricorso è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente contestava anche il trattamento sanzionatorio, in particolare la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che tali valutazioni appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da adeguata motivazione, come nel caso concreto, in cui erano stati valorizzati i precedenti penali e la gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello sulla riferibilità dell'azione incendiaria all'imputato e ha escluso vizi sindacabili in sede di legittimità quanto alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni discrezionali sorrette da motivazione sufficiente. Sono conseguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Richiamato come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in appello; il testo non consente di ricostruire oltre la specifica fattispecie contestata.
art. 424, comma 2, c.p.
Norma ritenuta correttamente applicata alla fattispecie concreta, in quanto l'azione incendiaria è stata sussunta nel paradigma dell'incendio/danneggiamento aggravato previsto dal comma 2.
art. 616 c.p.p.
È richiamato quale base per le conseguenze economiche/processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando è aspecifico, cioè non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già disattese senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, quando sia sorretta da motivazione congrua, coerente e non illogica, non è rivalutabile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
- La qualificazione della condotta nella fattispecie incriminatrice spetta al giudice di merito se la sussunzione è logicamente e correttamente motivata sulla base del compendio probatorio.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione salvo arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su elementi quali i precedenti penali e la gravità oggettiva dei fatti, se tali dati sono specificamente valorizzati nella motivazione.
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